Il 5 aprile la Camera ha licenziato il progetto di legge sui piccoli Comuni che è poi passato al vaglio del Senato.
Anche se entrambi i provvedimenti non sono più su un binario morto, il loro varo definitivo non è né imminente né auspicabile nell’attuale configurazione.
Non perché non si avverta l’esigenza di dare quanto prima un assetto razionale al sistema locale in coerenza con i principi di sussidiarietà e adeguatezza dettati dal riformulato titolo V della Costituzione e con le misure messe in campo dal federalismo municipale e provinciale, la cui attuazione richiede l’individuazione di tutti i soggetti destinatari e delle funzioni a essi attribuiti.
Ma perché in entrambi i casi si è ancora in alto mare.
Il testo del disegno di legge sulla Carta delle autonomie va riscritto in più parti. Numerose norme in esso contenute sono state superate dalle disposizioni sulle funzioni fondamentali e sulla loro modalità di esercizio contenute nei commi da 31 dell’articolo 14 del Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.
Detto articolo dispone che le funzioni fondamentali debbano essere esercitate mediante convenzione o Unione di Comuni da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
Preclude esplicitamente ai Comuni la possibilità di espletare singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e dispone che la stessa funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
Affida alla Regione il compito di individuare la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, di dette funzioni nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese.
Stabilisce che i Comuni debbono attuare le suddette norme entro il termine individuato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Affida allo stesso decreto il compito di fissare - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - il limite demografico minimo per i Comuni tenuti a esercitare le funzioni fondamentali in forma associata.
Il disegno di legge sui piccoli Comuni è un manifesto estemporaneo di buone intenzioni, ma privo di adeguata copertura finanziaria ed espresso al di fuori del processo riformatore in atto.
Sfugge infatti il motivo in base al quale il tema dei piccoli Comuni sia stato affrontato in un distinto provvedimento e non sia stato invece fatto confluire in maniera armonica nella Carta delle Autonomie, dal momento che esso è una faccia non secondaria della stessa medaglia.
In questa particolare fase - in cui è prioritaria l’esigenza di superare la fragilità dei piccoli Comuni attraverso durature forme aggregative dove allocare stabilmente le loro funzioni fondamentali - ci sembra inopportuno emanare solo per essi una specifica legge che ne esalta il ruolo, ipotizzando iniziative, interventi e semplificazioni di compiti nell’ambito di quelle stesse funzioni che si intendono accorpare su scala più ampia.
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