L’articolo 2, comma 186, lett. e), della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 prevede che, al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono sopprimere i consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (Bim) costituiti ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 959 del 27 dicembre 1953. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.
Quanto alla decorrenza, l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 210, n. 42, sancisce che la soppressione produce effetto a decorrere dal primo rinnovo - a partire dal 2011 e per tutti gli anni a seguire - del consiglio di amministrazione del consorzio interessato. Sono soppressi i consorzi di funzione e non anche quelli di servizi. Quest’aspetto viene meglio specificato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, con delibera n. 47/2011[1].
L’articolo 97 della Costituzione obbliga che il trasferimento di personale al Comune possa essere preso in considerazione solo ove l’accesso al consorzio sia avvenuto mediante concorso pubblico. Ciò detto, sull’argomento si ritiene utile richiamare la disciplina in materia di esternalizzazioni contenuta nell’articolo 6-bis del Dlgs n. 165/2001, secondo cui le pubbliche amministrazioni sono autorizzate, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di congelare i posti e ridurre i fondi della contrattazione. Ciò consentirebbe, in caso di reinternalizzazione, di ripristinare lo ‘status quo ante’.
Tuttavia, non può non considerarsi la specialità dell’intervento normativo recato dall’articolo 2, comma 186, lett. e), della legge n. 191/2009, per cui l’ingresso della complessità del personale del soppresso consorzio presso i ruoli del Comune, comporta che il trasferimento dei predetti dipendenti possa avvenire in deroga alle regole generali sulla spesa di personale. Quanto detto anche in considerazione del fatto che, attesa la natura giuridica pubblica e non economica degli enti coinvolti e del regime assunzionale di riferimento, il trasferimento dei dipendenti del consorzio nei ruoli del comune verrebbe attuato con il ricorso a procedure di mobilità che, come noto, risultano neutrali sotto il profilo finanziario e che, pertanto, non impattano sul regime di spesa fissato per le assunzioni a tempo indeterminato (articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
[1] Nella delibera viene evidenziato che “la norma s’inserisce in un articolato che vede la riduzione del contributo ordinario spettante agli enti locali (art. 2, comma 183) e contiene una serie di misure volte a ridurre i costi dell’apparato pubblico locale. I consorzi di funzioni sono stati evidentemente inclusi fra le strutture ritenute produttive di costi per l’ente e meritevoli di soppressione in quanto, a differenza dei consorzi per la gestione di servizi, ancorché privi di rilevanza economica, non sono soggetti al regime delle aziende speciali e, quindi, al già richiamato obbligo di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi (cfr. art. 114, comma 4 TUEL sulle aziende speciali). Ciò si spiega, come sopra accennato, dall’avere tali consorzi a oggetto attività che devono necessariamente essere svolte in favore dei cittadini.”. La Corte dei conti aggiunge che, sempre con finalità di riduzione della spesa pubblica, l’art. 14, comma 28, del Dl 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha da ultimo stabilito che “le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti […]”.
“Deve, conseguentemente, ritenersi consentito, anche se non obbligatorio, l’esercizio associato di funzioni mediante convenzione o unione, da parte dei comuni, che, come il richiedente, abbiano popolazione superiore a 5000 abitanti, rimanendo all’ente di valutare, alla luce dei noti canoni di efficacia, efficienza, economicità e nel rispetto delle norme limitative sopra richiamate, l’opportunità di ogni decisione in merito.”.
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