Il giudice del lavoro ha precisato che in tale fattispecie datore di lavoro non è la singola struttura didattica di turno, ma il ministero dell'Istruzione che ha esigenze lavorative istituzionali ordinarie, immutate nel tempo, permanenti e durevoli.
Nonostante i diversi contratti siano stati disposti da diversi provvedimenti, determinati da distinte procedure di nomina, discendenti da apposite graduatorie, rispondono comunque all'esigenza ordinaria di garantire la continuità scolastica e il richiamo alle diverse procedure costituisce un mero argomentare formalistico, che non può incidere sulla tutela antiabusiva che è alla base delle disposizioni vigenti in materia di lavoro.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato e la prevenzione dell'abuso, derivante dalla reiterazione del lavoro a termine, costituisce la ratio del principio comunitario secondo cui il lavoro a tempo indeterminato è da considerarsi la forma ordinaria di lavoro (direttiva n. 1999/70/Ce).
Il nostro ordinamento ha recepito tali disposizioni con il Dlgs n. 368/2001, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, potendo prevedere un termine soltanto in presenza di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.
La Corte di giustizia europea nel 2006 ha richiamato l'Italia al rispetto del principio di parità di trattamento, precisando che è da ritenersi legittima una normativa nazionale che esclude, in caso di utilizzo abusivo di successivi contratti a tempo determinato da parte di una PA, la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato, nonostante tale trasformazione sia prevista per i contratti di lavoro in ambito privato, se tale normativa contenga un'altra misura effettiva diretta a evitare e sanzionare l’uso illegittimo dei contratti a tempo determinato da parte delle PA (sentenze C-378-380/2007, Angelidaki; C-180/2004, Vassallo e C-53/2004, Marrosu).
In tal caso spetta al giudice nazionale verificare la soddisfazione dei requisiti di "adeguatezza" della sanzione, cioè “di carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente effettivo e dissuasivo” (Corte di giustizia Ce, sentenza C-180/2004, Vassallo, citata).
Il Tribunale di Siena ha precisato che la tutela meramente risarcitoria, riconosciuta dal legislatore con l'art. 36 del Dlgs n. 165/2001, non può essere considerata una tutela effettiva, in quanto “debole e pertanto non conforme al diritto comunitario, poiché le condizioni di applicazione nonché l’applicazione effettiva delle relative disposizioni di diritto interno ne fanno uno strumento inadeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare l’utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi”.
Secondo il Tribunale di Siena, “appare pertanto consentita nel caso di specie la disapplicazione della normativa nazionale (art. 36 Dlgs. n. 165/2001) a vantaggio della direttiva 1990/70 Ce e delle citate pronunce della Corte di Giustizia e dell’art. 5 Dlgs. n. 368/2001”.
Il Giudice del lavoro ha così ritenuto illegittimi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, dal 2002 al 2007, in quanto non vi erano esigenze temporanee e eccezionali e ha dichiarato la conversione del primo contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, condannando il ministero a reinserire il docente in servizio per lo svolgimento delle medesime mansioni e al pagamento del risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali maturate.
L'approfondimento di Federica Caponi, consulente Enti locali, sarà pubblicato su Guida al Pubblico impiego n. 11 di novembre
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