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Il blocco delle progressioni è solo dal 2011
Il decreto legge n. 78 non blocca le progressioni di competenza del 2010. La recente deliberazione n. 1015 della Corte dei conti della Lombardia analizza nel dettaglio alcune conseguenze dell’art. 9, comma 21, della manovra estiva sulla possibile carriera dei dipendenti degli enti locali.
Nell’ambito del più generale contenimento della spesa pubblica il legislatore ha previsto che le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
Senza soffermarsi sulla presunta o meno incostituzionalità della disposizione, i giudici contabili lombardi estendono il campo di applicazione della norma, la quale andrà applicata su ogni variazione di inquadramento del dipendente e quindi sia sulle progressioni orizzontali che verticali.
A ben vedere gli artt. 23 e 24 del Dlgs n. 150/2009 identificano chiaramente e separatamente le due tipologie di avanzamento dei lavoratori: quelle denominate “economiche” sono riferibili a quelle orizzontali, quelle denominate di “carriera” sono relative a quelle verticali.
