Un segnale importante di novità è l’aumento della quota aziendale dei contributi alla previdenza complementare (+0,5), che rappresenta il secondo pilastro previdenziale oggi più che mai necessario.
Un’altra parte innovativa dell’accordo riguarda la classificazione del personale che viene definita in 5 gruppi professionali, ciascuno diviso in fasce di ruoli e mansioni omogenee; cui si aggiungono una normativa specifica per i lavoratori professional e misure per la crescita professionale dei dipendenti.
L’innovazione è importante perché interviene in un sistema di inquadramento fermo da anni; anche se la sua effettività andrà verificata nella pratica applicativa.
Fino all’ultimo le trattative fra le parti sono state impegnate nel definire le modalità di controllo dell’assenteismo. La soluzione raggiunta, evidentemente di compromesso, conferma la necessità di perseguire il contenimento del fenomeno, e prevede diverse modalità di controllo.
La loro definizione è affidata per un dato periodo di tempo a scelte in sede di stabilimento. In alternativa è previsto un sistema, ripreso dal cd. modello Mirafiori, che prevede un giorno di mancato pagamento della cd. carenza in caso di malattia ove si superi il benchmark di assenteismo fissato (3,5%) e il singolo lavoratore reiteri un certo numero di assenze a ridosso dei giorni festivi. La penalizzazione è legata dunque sia a un requisito generale (il superamento del tasso fissato di assenteismo) sia a una responsabilità individuale.
Anche altri contratti recenti hanno affrontato questo tema, a conferma della sua importanza, con soluzioni diverse. Ad es. il contratto nazionale del terziario del 26.2. 2011 ha previsto che le aziende non integreranno più completamente l’integrazione al trattamento di malattia INPS a partire dal 3° e 4° evento. Qui la responsabilità è solo individuale e graduata a seconda della gravità delle assenze.
Il contratto ENI del 26.5.2011 prevede non la sanzione del mancato pagamento della carenza ma un sistema di incentivi/disincentivi. Se si supera il tasso fissato di assenteismo (3,7%) si riduce in proporzione il premio di partecipazione ai singoli lavoratori, e gli importi non erogati sono divisi fra gli altri lavoratori dell’unità produttiva che hanno mantenuto l’assenteismo sotto il benchmark.
L’applicazione dell’accordo FIAT, pur con le sue novità, è destinato a riprodurre controversie del passato. Si riproporrà anzitutto il problema della sua vincolatività per la FIOM e per i suoi iscritti. Le parti intendono sottoporre l’intesa alla approvazione delle RSU aziendali, una strada prevista fin dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993 e confermata da quello del 28 giugno 2011. L’approvazione delle RSU potrebbe giustificare la efficacia dell’accordo per tutti i dipendenti del gruppo, se si segue una tesi in passato sostenuta dalla giurisprudenza.
La giurisprudenza recente, proprio sui casi FIAT, ha sollevato dubbi al riguardo. Ma tali dubbi ci spiegano perché in tali casi si era in presenza di due contratti nazionali covigenti; i giudici si sono rifiutati di scegliere fra i due e hanno deciso la applicazione di entrambi i contratti, ciascuno per i lavoratori iscritti alle diverse organizzazioni firmatarie.
Nel caso della FIAT questa complicazione non esiste, perché il contratto nazionale della categoria scade a fine 2011 e quindi l’accordo ora siglato con l’azienda è l’unico in vigore e regola compiutamente tutte le materie. Esso è stato configurato come contratto ponte valido per un anno, finchè si dovrà rinnovare anche il contratto nazionale.
Questo non toglie che la questione resta controversa, anche perché la FIOM ha già sollevato l’obiezione che la competenza a validare l’accordo non è delle RSU, trattandosi di contratto nazionale. Tale qualificazione non è condivisa dai contraenti i quali osservano che esso si configura come un accordo di gruppo. Ma va notato che si tratta di un gruppo che coincide quasi con la categoria; e che per altro verso sia le parti sia il giudice (v. da ultimo la decisione di Ciocchetti del 15 sett. 2011) lo hanno definito contratto di primo livello; (e così si esprime anche l’intestazione dell’intesa in questione).
Inoltre la FIOM non si ritiene vincolata dall’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, ancorchè firmato dalla CGIL cui la FIOM aderisce. Si tratta anche qui di un problema alquanto controverso. Si discute infatti se gli accordi confederali vincolino direttamente le categorie aderenti alle confederazioni o abbiano bisogno di essere implementate dalle stesse categorie( tali accordi rinviano spesso ai contratti di categoria il compito di specificare singoli contenuti).
Le questioni qui sollevate possono ora essere risolte sulla base dell’art. 8 del decreto 138/2011 laddove stabilisce la efficacia generale dei contratti aziendali approvati dalla maggioranza delle rappresentanze aziendali. Questa parte dell’art. 8 è largamente approvata, proprio perché dà sostegno all’efficacia dei contratti aziendali e quindi certezza a tutte le parti..
Il problema più critico riguarda il futuro delle rappresentanze sindacali nel gruppo FIAT. L’accordo prevede che a partire dall’anno prossimo spariscano le RSU e siano elette le RSA per iniziativa dei sindacati stipulanti, sia pure lasciando un periodo (di 4 mesi) per l’eventualità che la FIOM voglia partecipare. Tale previsione è conforme all’art. 19 dello Statuto, che dopo il referendum del 1995 attribuisce la possibilità di costituire RSA e la titolarità di diritti sindacali, solo ai sindacati firmatari di accordi applicati nell’azienda.
Senonchè questa norma ha sollevato riserve anche in sede giudiziaria, in quanto porterebbe a escludere dal godimento dei diritti in azienda sindacati come la FIOM, indubbiamente rappresentativi, ma non firmatari di accordi vigenti. Si ricorderà che la FIAT è stata già condannata per condotta antisindacale, da ultimo dal giudice Ciocchetti con la decisione ricordata, proprio per avere escluso la FIOM dalla rappresentanza in azienda. Lo stesso giudice, seguendo una parte della dottrina, ha proposto una interpretazione correttiva del’art. 19 in base alla quale i diritti sindacali spetterebbero non solo ai sindacati firmatari degli accordi ma anche a quelli che storicamente hanno partecipato alle trattative e concluso intese aziendali come appunto la FIOM: interpretazione questa che sarebbe necessaria per evitare probabili censure di incostituzionalità della norma.
Un chiarimento in proposito è necessario; se del caso con un intervento legislativo, meglio se preceduto da un accordo interconfederale. Esso servirebbe non solo a garantire la certezza delle regole ma anche a facilitare uno svolgimento delle relazioni sindacali in azienda che le renda utili alla produttività e alla crescita.
Tanto più che nei mesi prossimi la FIAT ha davanti sfide competitive importanti e dovrà implementare gli investimenti promessi per rilanciare la produzione e la presenza nel nostro Paese.
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