Il 16 febbraio di ogni anno scade il termine per l’autoliquidazione dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi (regolazione anno precedente e rata anno corrente) e, salvo quanto regolamentato per l’utilizzo delle procedure telematiche, per denunciare all’Inail le retribuzioni efferenti all’anno scaduto.
Per tale adempimento, l’Istituto invia alle aziende assicurate il prospetto contenente le “basi di calcolo premi” per la determinazione del premio e la modulistica per la dichiarazione delle retribuzioni erogate (si ricorda altresì che entro il 31 dicembre, le aziende hanno ricevuto dall’Inail il mod. 20SM con i dati relativi all’assicurazione in corso e l’oscillazione del tasso di premio - si veda l’articolo pubblicato in Guida al Lavoro n. 49/2010, pag. 58). L’istituto predispone, e rende disponibile, sia sul proprio sito internet (percorso: assicurazione - autoliquidazione) sia presso tutte le proprie sedi territoriali, l’opuscolo “Guida all’autoliquidazione” che illustra in dettaglio le modalità di calcolo dei premi e dei contributi associativi (v. anche Punto Lavoro n. 2/2011 Prontuario Inail, Autoliquidazione 2011).
Le principali novità
Rispetto all’autoliquidazione dello scorso anno, si segnalano le seguenti principali novità:
- la denuncia delle retribuzioni (mod. 10.3.1) richiede un’informazione in più riguardante le imprese artigiane che intendono accedere, in sede di autoliquidazione 2011/2012, alla riduzione dei premi disposta dall’art. 1, cc. 780 e 781, legge n. 296/2006 (finanziaria 2010);
- per i part time in edilizia, in eccesso rispetto al limite contrattuale, occorre denunciare, ai fini dei premi assicurativi, la retribuzione virtuale di cui all’art. 29, Dl n. 244/1995;
- le istruzioni forniscono le necessarie precisazioni per l’applicazione dei benefici previsti per le PAT con sede lavori a Campione d’Italia e per gli sconti nel settore agricolo (zone montane e svantaggiate) per cooperative e loro consorzi;
- l’Inail ha predisposto un nuovo mod. OT 24 (oscillazione premio per prevenzione), contenente alcune novità orientate ad una più chiara definizione delle tipologie aziendali ammissibili al beneficio;
- con nota 10 dicembre 2010, l’Inail ha fornito i chiarimenti relativi ai benefici contributivi soggetti al possesso dei requisiti del Durc.
Le fasi dell'autoliquidazione
Gli adempimenti relativi al calcolo e al versamento dei premi assicurativi Inail (artt. 28 e 44, Dpr n. 1124/1965 e successive modificazioni) devono essere effettuate autonomamente dai datori di lavoro.
La procedura, denominata autoliquidazione, consiste nel:
- denunciare, per ogni posizione assicurativa, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell’anno precedente (per l’autoliquidazione 2010/2011: anno 2010);
- determinare, sulla base delle retribuzioni denunciate, l’importo della regolazione del premio per l’anno precedente (saldo; per l’autoliquidazione 2010/2011: anno 2010) e nel calcolare (utilizzando i parametri comunicati dall’Inail), sulla base delle stesse retribuzioni o sulla base delle retribuzioni presunte dichiarate dall’azienda (comunicazione motivata) entro il 16 febbraio (o su altra base di calcolo comunicata all’Inail), l’importo della rata anticipata per l’anno corrente (per l’autoliquidazione 2010/2011: anno 2011);
- provvedere, con un unico versamento, al pagamento del premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione (saldo; per l’autoliquidazione 2010/2011: anno 2010) e di rata (anticipo; per l’autoliquidazione 2010/2011: anno 2011) calcolati per ciascuna posizione assicurativa.
La procedura dell’autoliquidazione interessa anche gli eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro riscossi dall’Inail, che però devono calcolati e versati in modo autonomo. E’ ammesso utilizzare il credito Inail per pagare i contributi associativi (opuscolo autoliquidazione 2011).
I termini dell’autoliquidazione
Il termine per l’autoliquidazione dei premi è fissato al 16 febbraio di ciascun anno (per l’autoliquidazione 2010/2011 il termine è il 16 febbraio 2011). Entro la predetta data occorre:
- versare i premi dovuti mediante il mod. F24 - sezione Inail - (o versare la prima rata, nel caso in cui il datore di lavoro abbia scelto di pagare il premio in 4 rate; se tale scelta viene operata per la prima volta occorrerà barrare l’apposito campo, che riporta la dicitura “SI”, inserito nella dichiarazione delle retribuzioni);
- trasmettere all’Inail la dichiarazione delle retribuzioni (Mod. 10.3.1 e Mod.11.3.1 supplementare). Se la denuncia retributiva è trasmessa in via telematica, il termine si sposta al 16 marzo, fermo restando la scadenza del pagamento dei premi al 16 febbraio 2011.
Sul “punto cliente” del sito www.inail.it, sono disponibili, per agevolare l’espletamento delle operazioni di autoliquidazione, una serie di servizi telematici per l’autoliquidazione, in particolare:
- è presente un’area per i “grandi utenti” (soggetti abilitati a norma della legge n. 12/1979 e del Dlgs n. 276/2003);
- è presente un’area per “aziende” regolarmente registrate;
- è presente la consueta procedura, denominata ALPI, per il calcolo del premio assicurativo (e dei contributi associativi), utilizzabile sia dai grandi utenti e dalle aziende. La procedura, per ogni singola ditta, propone in automatico: i dati dell’azienda e le basi di calcolo del premio. L’utente deve inserire le retribuzioni, effettuare il calcolo e inviare la dichiarazione delle retribuzioni (la procedura esegue una serie di controlli). L’Istituto rilascia la relativa ricevuta;
- è possibile sia consultare sia richiedere le basi di calcolo (in quest’ultimo caso, l’Inail fornirà un file, denominato BASI.TXT, con i dati, in formato WINZIP);
- è possibile fornire la dichiarazione delle retribuzioni in formato elettronico (utilizzando gli specifici tracciati contenuti nell’opuscolo Autoliquidazione 2011).
La denuncia delle retribuzioni
Con l’autoliquidazione del premio assicurativo, come precedentemente anticipato, il datore di lavoro, entro il termine ordinario del 16 febbraio ovvero entro termine differito del 16 marzo, se effettua la trasmissione dei dati per via telematica, deve denunciare, per ogni posizione assicurativa, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell’anno precedente.
Per la denuncia delle retribuzioni afferenti al 2010, da presentare il prossimo 16 febbraio 2011, ovvero il prossimo 16 marzo 2011, i datori di lavoro dovranno utilizzare, salvo procedere con la trasmissione telematica, i modelli 10.3.1 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni) e 11.3.1 (dichiarazione delle retribuzioni - modulo supplementare). Il modulo supplementare serve per dettagliare le retribuzioni parzialmente esenti nel caso in cui gli appositi spazi del modello base 10.3.1 non risultassero sufficienti.
Rispetto alla versione dell’anno precedente, il mod. 10.3.1 richiede un’informazione aggiuntiva, in particolare l’affermazione, da parte delle imprese artigiane, di essere in possesso dei requisiti necessari per accedere, in sede di autoliquidazione 2011/2012, alla riduzione dei premi di cui all’art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006.
Le istruzioni operative
L'articolo continua su Guida al Lavoro n. 4/2011
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