A seguito di richiesta di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro si è infatti espresso in merito all’obbligazione contributiva ed al regime sanzionatorio in caso di mancato godimento dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) ed ex festività.
In particolare, con riferimento all’obbligazione contributiva, il caso concreto su cui l’Ordine ha chiesto chiarimenti è relativo all’insorgenza della stessa con riferimento al termine stabilito nei CCNL anche in presenza di un accordo o di una prassi aziendale condivisa in ordine all’accantonamento dei permessi per godimento o pagamento successivi rispetto, proprio, a quelle scadenze stabilite dai CCNL.
La riduzione dell’orario di lavoro
La riduzione dell’orario di lavoro è stabilita dalla contrattazione collettiva che, a sua volta, affida generalmente alla contrattazione aziendale la disciplina dell’utilizzazione della suddetta riduzione che può essere fruita:
- individualmente, ed in tal caso le ore di riduzione vengono considerate come monte ore di permessi retribuiti da godere anche a gruppi di quattro o otto ore ciascuno, previa richiesta del singolo lavoratore;
- collettivamente ed in tal caso si ha una riduzione dell’orario giornaliero o settimanale per tutti i lavoratori.
Le ore di riduzione di orario di lavoro sono retribuite con la corresponsione della quota oraria della normale retribuzione e in caso di mancato godimento entro uno specifico arco temporale (che generalmente coincide con la fine dell’anno di riferimento) è prevista l’erogazione di un’indennità sostitutiva calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento della scadenza del termine stabilito per la fruizione.
Le ex festività
Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 54 del 5 marzo 1977, dall’8 marzo 1977 i giorni di S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo non sono più considerati festivi agli effetti civili (in realtà la norma prevedeva anche la soppressione della festa dell’Epifania che è poi stata reintrodotta dall’1 gennaio 1986 con il DPR n. 792 del 28 dicembre 1985).
L’abolizione di tali festività è stata compensata nei contratti collettivi con un numero di ore pari a 32 di permessi individuali.
Il regime sanzionatorio
Sia per quanto riguarda i c.d. ROL che per le ex festività, in assenza di esplicita previsione di legge, si ritiene che questi siano da annoverarsi tra i diritti disponibili da parte del lavoratore.
Inoltre, tali diritti, come già chiarito sono regolamentati dalla contrattazione collettiva.
Già in passato il Ministero del Lavoro, con la nota prot. 8489 del 27.6.2007 aveva specificato, con riferimento ai ROL, che, proprio in quanto diritti disponibili regolamentati dai contratti collettivi, il mancato rispetto della disciplina contrattuale e, quindi, la violazione in merito al godimento degli stessi, non era sanzionabile amministrativamente.
Nella stessa nota era stato inoltre evidenziato che, nel caso di specie non erano ravvisabili neanche gli estremi di cui all’art. 509 c.p. e art 1 della Legge n. 741/1959, in quanto tali previsioni trovano applicazione esclusivamente nelle ipotesi di violazione delle disposizioni dei contratti collettivi aventi efficacia erga omnes e non per le violazioni dei contratti collettivi di diritto comune.
Nella risposta all’interpello n. 16/2011 quanto sopra è ribadito con forza dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva che cita anche a tal proposito la sentenza della Cassazione penale, Sez. III, n. 13695 del 18 ottobre 1990.
Tuttavia, ricorda il Ministero, ai lavoratori rimane la possibilità di avvalersi delle tutele risarcitorie e reintegratorie da esperire in sede giudiziaria.
Continuando con la valutazione di eventuali sanzioni applicabili alle violazioni sui permessi orari in questione, l’interpello ministeriale – come tra l’altro già chiarito nella nota prot. 18372 del 30.11.2009 – evidenzia che il mancato godimento dei ROL alle scadenze stabilite dal CCNL non risulta sanzionabile neanche per quanto concerne le errate o omesse registrazioni sul Libro Unico del Lavoro in quanto non hanno alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali.
La citata nota n. 18372 del 2009 - emessa dalla Direzione per l’Attività Ispettiva in risposta ad un quesito presentato da una Direzione Provinciale del Lavoro - è particolarmente interessante in quanto, dopo aver chiarito quanto sopra, continuava evidenziando che invece possono essere oggetto di sanzione l’eventuale godimento di permessi o corresponsione di indennità sostitutive che non siano riportate nel LUL qualora presentino ricadute retributive, fiscali e previdenziali.
A tal fine il Ministero aveva riportato l’esempio di un lavoratore che aveva goduto delle riduzioni nel mese di marzo del 2009, anziché nel mese di dicembre 2008 (individuato dalla contrattazione collettiva come periodo limite per il godimento dei ROL) ed aveva evidenziato come, invece, in tal caso andavano effettuate le relative scritturazione nel LUL da compilarsi entro il 16 aprile.
Ebbene, in mancanza di tali scritturazioni entro il 16 aprile, la nota sottolineava la necessità di applicare il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008.
L’obbligazione contributiva
A proposito, invece, dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva in caso di mancato godimento dei permessi in questione nonché del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva alle scadenze previste dai CCNL, l’interpello evidenzia che tale obbligazione va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
Di conseguenza, conclude la nota, il versamento dei relativi contributi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca, per l’appunto, il termine ultimo di godimento del permesso.
Mancato godimento e mancato pagamento dell’indennità sostitutiva
In conclusione, per una più completa trattazione dell’argomento chi scrive ritiene di dover analizzare anche un’ulteriore soluzione applicabile nel caso in cui il datore di lavoro non faccia godere ai propri dipendenti dei riposi in questione e non provveda neanche al pagamento dell’indennità sostitutiva.
A tal proposito è utile rammentare che i CCNL di diritto comune vincolano solo i contraenti e, per giurisprudenza, almeno con riferimento alla parte economico-normativa, anche chi abbia aderito agli stessi in modo esplicito (magari rinviando al CCNL nel contratto di lavoro individuale o nella lettera di assunzione) o implicito (come ad esempio applicando istituti e norme del contratto collettivo in questione).
Detto quanto sopra, la scrivente ritiene che, in caso di mancato rispetto della previsione contrattuale in merito a ROL ed ex festività previsti in un CCNL da parte di un datore di lavoro che sia contraente di quel CCNL o che, per l’appunto, vi abbia aderito esplicitamente o implicitamente, ed ancor di più nel caso di regolamentazione degli istituti in un contratto collettivo aziendale, qualora da tale violazione sia scaturito un credito patrimoniale in favore del lavoratore, gli ispettori del lavoro possono utilizzare l’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004, e diffidare il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
In tal caso si ricorda che, qualora il datore di lavoro non adempia alla diffida accertativa o non promuova un tentativo di conciliazione che si concluda con esito positivo, la stessa, con provvedimento del direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.
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