Addizionale regionale all’IRPEF
L’art. 28, comma 1, del decreto, modifica l’art. 6 del D. Lgs. 68/2011 (federalismo regionale, regioni a statuto ordinario – addizionale regionale all’IRPEF) individuando nell’1,23% (anziché nello 0,90%), con decorrenza dall’anno d’imposta 2011, l’aliquota base dell’addizionale regionale all’IRPEF fino alla sua rideterminazione a norma dell’art. 2 del medesimo decreto 68/2011.
Il comma 2 provvede invece a chiarire che la nuova aliquota base deve essere applicata anche dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome (Trento e Bolzano).
La relazione tecnica allegata al provvedimento si limita soltanto a specificare che l’aumento è destinato alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale di parte corrente che determina un maggior gettito corrispondente alla riduzione di pari importo della compartecipazione IVA destinata al finanziamento del fabbisogno sanitario.
La norma ha due impatti:
- il primo è quello di dover rivedere le aliquote di addizionale all’IRPEF relative all’anno d’imposta 2011, che i sostituti d’imposta dovranno tenere immediatamente conto, nel calcolo delle addizionali sia in sede di conguaglio di fine rapporto (trattenuta in unica soluzione) sia in sede di conguaglio di fine anno 2011(trattenuta in massimo 11 rate a decorrere dal mese successivo a quello del conguaglio – trattenuta che si deve concludere in ogni caso a novembre);
- il secondo è quello riservato alle Regioni a statuto ordinario (art. 6, del D. Lgs. 68/2011) che dal 2012 potranno modificare (in aumento o in riduzione) la propria addizionale, massimo 0,5 punti percentuali, partendo dalla predetta aliquota base se non rideterminata, secondo quanto disposto dall’art. 2 del medesimo decreto 68/2011, in un altro valore (le regioni a statuto speciale e le province autonome dovranno comunque applicare l’aliquota base dell’1,23%). A mio parere le regioni potrebbero ridefinire anche le aliquote vigenti per 2011 assorbendo l’aumento dello 0,33% nell’adeguamento di aliquota disposta a norma della precedente normativa.
Tenendo conto di quanto sopra esposto la disposizione, riguardo all’applicazione dell’adeguamento dell’aliquota per il 2011, si presta in ogni caso a due interpretazioni, in particolare:
- la più semplice (e forse quella effettivamente utilizzabile, vista la finalità di “cassa” del decreto, nonostante la tecnica legislativa utilizzata): il legislatore nazionale ha stabilito che le attuali aliquote fissate dalle Regioni (tutte) e dalle Province autonome debbano essere aumentate di 0,33 punti percentuali (differenza tra la nuova aliquota base 1,23% e la precedente aliquota base 0,90%) senza che le Regioni possano intervenire (tesi che è stata adottata da chi ha fornito le prime interpretazioni della norma e i primi calcolo del maggior prelievo – si veda la stampa specializzata). Tale tesi potrebbe essere sostenuta dal fatto che il maggior gettito di addizionale debba andare a compensare la riduzione della compartecipazione IVA destinata al fabbisogno sanitario (finalità di ”Cassa”). La Regione Liguria, sul proprio sito internet, ha aggiornato le aliquote utilizzando detta tesi. Vedere la tabella, al termine riportata, con le nuove aliquote
- la più elaborata (ma secondo il mio parere, vista la tecnica legislativa utilizzata, la più corretta, anche se probabilmente, vista la necessità di “Cassa”, la meno percorribile): le aliquote fissate dalle regioni inferiori all’1,23% devono automaticamente essere adeguate a tale valore (nuova aliquota base sotto la quale non è possibile scendere), mentre le aliquote superiori potrebbero assorbire (fatta eccezione, si ritiene, per quelle regioni con piano di rientro del deficit sanitario che dovranno applicare necessariamente le aliquote maggiorate) fino a concorrenza l’adeguamento disposto dal legislatore (in ogni caso si ritiene che le regioni possano deliberare in tale senso), quello che conta è che l’aliquota (anche per il 2011) non risulti inferiore all’1,23% ovvero che l’ammontare dell’addizionale anche nei casi di progressività di tassazione non scenda sotto detto nuovo limite.
La predetta tesi è sostenibile dal fatto che il legislatore ha provveduto a modificare l’art. 6, c. 1, del D. Lgs. 68/2011 (Aliquota di base sulla quale le regioni potranno intervenire dal 2012 - federalismo regionale), specificando che il nuovo valore deve essere applicato anche per il periodo d’imposta 2011, confermando però il comma 2 del citato art. 6 che recita “fino al 31.12.2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all’IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota base”. Ciò, a mio parere, significa che per l’anno 2011 le Regioni: possono mantenere le aliquote più elevate dell’1,23%, ovvero ridurle massimo fino al citato valore dell’1,23%; devono automaticamente adeguare all’1,23% le aliquote più basse.
Per risolvere la questione ci si auspica un intervento immediato da parte dell’Agenzia delle entrate per permettere ai sostituti d’imposta di operare, con certezza e senza ulteriori conguagli, secondo le effettive finalità della norma.
Conguaglio 2011 – Detta modifica legislativa, come sopra menzionato, comporta la sua immediata applicazione da parte dei sostituti d’imposta, in particolare:
- per i lavoratori cessati (per i quali non è ancora stato elaborato l’ultimo cedolino paga) e quelli che cesseranno il rapporto di lavoro l’aumento dell’addizionale deve essere immediatamente applicato e l’ammontare complessivo dell’imposta deve essere trattenuto in un’unica soluzione;
- in sede di conguaglio di fine anno 2011 (termine per il conguaglio 28.2.2012) deve essere calcolata l’addizionale tenendo conto delle nuove aliquote, trattenendo il relativo ammontare in massimo 11 rate a partire dal mese successivo a quello del conguaglio (la trattenuta si deve concludere in ogni caso a novembre 2012);
- per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2011 per i quali l’addizionale è stata calcolata secondo la normativa precedente al decreto 201/2011, il conguaglio dell’addizionale potrà essere effettuato in un eventuale conguaglio complessivo presso altro datore di lavoro ovvero in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico).
Federalismo regionale - La modica in commento, come sopra anticipato, si ripercuote anche sulla gestione del federalismo regionale dal 2012 (regioni a statuto ordinario), in particolare:
- le regioni possono, con propria legge regionale, aumentare o diminuire (onere a totale carico del bilancio della regione) l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF base (1,23% oppure nuova aliquota rideterminata a norma dell’art. 2 del D. Lgs. 68/2011) nelle seguenti misure massime: 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; 1,1 punti percentuali per l’anno 2014; 2,1 punti percentuali a decorrere dal 2015;
- le regioni possono (dal 2013) individuare aliquote differenziate per scaglioni di reddito ma questi ultimi non possono essere diversi da quelli dell’IRPEF nazionale;
- le regioni (escluse quelle impegnate nei piani di rientro del deficit sanitario) possono (dal 2013) disporre (costi a carico del proprio bilancio) detrazioni in favore della famiglia maggiorando le detrazioni previste dall’art .12 del TUIR ovvero disporre interventi diretti a favore dei soggetti IRPEF il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata su base familiare, non consenta la fruizione delle detrazioni (coefficiente familiare).
IRAP, costo del lavoro, donne e giovani
Tra gli interventi del decreto “Salva Italia”, spicca l’art. 2 finalizzato a introdurre disposizioni mirate allo sviluppo, in particolare:
- la deducibilità fiscale dell’IRAP determinata sul costo del lavoro;
- la deducibilità del costo corrispondente alle nuove assunzione di donne e giovani.
IRAP corrispondente al costo del lavoro - Il comma 1 dell’art. 2 del decreto in esame stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 (in pratica dal prossimo anno), risulta possibile portare in deduzione (principio di cassa) dalla base imponibile utile al calcolo delle imposte - reddito d’impresa - (art. 99, c.1, del TUIR) un importo pari all’IRAP (determinata a norma dell’art. 5 – società di capitali e enti commerciali, 5-bis - società di persone e imprese individuali, 6 - banche enti e società finanziarie, 7 - assicurazioni e 8 - persone fisiche e società semplici) relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato (quindi anche collaboratori, amministratori, stagisti, ecc.), e non più solo il 10%. L’importo da portare in deduzione deve essere calcolato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a) (contributi obbligatori, cuneo fiscale con gli incrementi disposti dal comma 2 dell’art. 2 in commento, apprendisti, disabili, inserimento, personale addetto alla ricerca -, 1-bis – indennità di trasferte nelle imprese di autotrasporto di merci -, 4-bis - deduzione forfettaria piccole imprese - , 4-bis.1 - deduzione forfettaria fino a un massimo di 5 dipendenti per i soggetti con produzione netta non superiore a € 400.000 - del D. Lgs. 446/1997).
In pratica, si deve calcolare il costo del lavoro, sottrarre le deduzioni di cui sopra, calcolare l’ammontare dell’IRAP (3,90%, generalità o 4,20%, società di capitali e enti commerciali concessionarie o 4,65%, banche enti e società finanziarie o 5,90% assicurazioni o 1,90%, settore agricolo) e portare il relativo ammontare in deduzione dalla base imponibile ai fini del calcolo delle imposte.
Il comma 2 del medesimo art. 2, dispone invece un aumento della deduzione c.d. “cuneo fiscale”, da applicarsi dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011, per i lavoratori di sesso femminile (senza limiti di età) e giovani di età inferiore a 35 anni, impiegati a tempo indeterminato, in particolare la deduzione è ora così strutturata:
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, € 4.600, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentata (dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011) a € 10.600 per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (sono escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti);
- Detta deduzione è aumentata (in alternativa) a € 9.200 per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentata (dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011) a € 15.200 per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (Sono escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti).
Le deduzioni sono da ragguagliare ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e per i contratti part time sono da ridurre in misura proporzionale.
Trattamento di fine rapporto e di fine mandato
Il comma 31 dell’art. 24 del decreto stabilisce che ai trattamenti di fine rapporto (TFR), le indennità equipollenti e le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (preavviso, patto di non concorrenza , incentivazioni all’esodo, integrazioni al TFR, somme risarcitorie da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, transazioni, ecc) nonché le indennità (che risultano da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto) percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tipica e atipica (esempio co.co.co, co.co.pro) e le somme a titolo risarcitorio (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, transazioni, ecc.) relative alla risoluzione di detti rapporti (art. 17, c. 1, lettera a) e c), del TUIR), erogate in denaro o in natura, di importo complessivamente eccedente a € 1.000.000, non si applica il regime della tassazione separata di cui all’art. 19 del TUIR (articolo che regolamenta la tassazione del TFR, delle altre indennità e delle indennità equipollenti).
La tassazione dei TFM, (aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente, con ritenuta d’acconto operata dal sostituto d’imposta del 20% - art. 24, DPR 600/1973), è invece regolamentata dall’art. 21 del TUIR, non menzionato dalla norma in commento, che comunque si ritiene applicabile per i trattamenti entro il predetto limite di un milione di euro.
Detti importi, secondo la nuova disposizione, devono concorrere alla formazione del reddito complessivo, vale a dire devono essere tassati con le aliquote per scaglioni di reddito (tassazione corrente).
Per quanto riguarda invece gli amministratori (collaborazioni tipiche, con previsione di erogazione di un TFM) delle società di capitali, viene precisato che le disposizioni sopra commentate si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualunque titolo erogati. Sembrerebbe quindi di capire che per tali soggetti non opera la franchigia di 1.000.000 di euro.
Le predette disposizioni si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1°.1.2011. Conseguentemente, può nascere l’obbligo da parte del sostituto d’imposta di applicare immediatamente tale nuovo criterio e da parte del lavoratore di dover effettuare i conguaglio d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi qualora il sostituto d’imposta non abbia più la possibilità di sistemare la tassazione (sempre che non intervenga direttamente l’Agenzia delle entrate in sede di riliquidazione delle imposte).
In ogni caso, vista la formulazione del testo legislativo poco chiara ci si auspica una correzione in sede di conversione in legge del decreto ovvero un chiarimento da parte degli organi competenti.
| TFR |
TFR |
TFR |
TFR |
| IMPORTI FINO A € 1.000.00 |
IMPORTI FINO A € 1.000.00 |
| Tassazione separata (formula specifica per i TFR) |
Tassazione separata (aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente – il sostituto trattiene una ritenuta d’acconto del 20%) |
Tassazione corrente |
Libro unico del lavoro
L’art. 40, comma 4, del decreto, ha modificato, in materia di libro unico del lavoro, il comma 3 dell’art. 39 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) spostando il termine, del 16 del mese ivi stabilito per la registrazione dei dati, alla fine del mese successivo a quello di riferimento.
In pratica, già a partire dal libro unico del lavoro relativo al mese di novembre 2011, il datore di lavoro ha l’obbligo di compilare il libro unico del lavoro per la conservazione, con i prescritti dati, entro la fine del mese di dicembre 2011.
Resta fermo il termine del 16 per il versamento dei contributi e delle ritenute.
Con la predetta modifica si ritiene venga meno la precisazione fatta dal Ministero del lavoro (circ. 20/2008) con la quale aveva precisato che la finalità dell’aver individuato il termine di registrazione dei dati nel giorno 16 del mese successivo era stata quella di uniformare il termine ultimo delle scritturazioni a quello relativo ai versamenti contributivi, con la conseguenza di non considerare tardive, e quindi non sanzionabili, le scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento mensile, in tutti i casi in cui lo stesso sia differito per la particolare ricorrenza del giorno di scadenza.
©RIPRODUZIONE RISERVATA