La decisione della cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Firenze, ritenendo dunque applicabile la sanzione una tantum di cui alla lettera b) dell’art. 1 comma 217 della legge n. 662/96, prevista «in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero».
La decisione della Cassazione prende le mosse dalla considerazione in base alla quale la sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento ha natura costitutiva ed effetti retroattivi, statuendo la debenza, ora per allora, di somme dovute al lavoratore, alle quali va riconosciuta natura non solo risarcitoria ma anche retributiva, con la conseguenza che l’attribuzione patrimoniale, sopravvivendo il rapporto di lavoro e quello assicurativo, è assoggettabile alla contribuzione previdenziale.
Secondo la Cassazione, il rapporto assicurativo sarebbe assistito dalla medesima fictio iuris che caratterizza il rapporto di lavoro, in quanto la previsione legislativa di cui all’art. 18 comma 4, legge n. 300/70, secondo la quale il datore di lavoro deve essere condannato al «versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione», comporta la non interruzione de iure anche del rapporto assicurativo previdenziale, collegato a quello lavorativo. La Corte afferma, dunque, che poiché l’obbligazione contributiva sorge contestualmente all’obbligazione retributiva, i contributi sono da ritenersi dovuti, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1 comma 217 della legge 662/96, «fin dal momento in cui, in conseguenza degli effetti retroattivi delle pronunce di annullamento del licenziamento illegittimamente intimato, devono essere riconosciute al lavoratore le spettanze economiche in relazione alle insorge l’obbligazione contributiva».
Va da sé, dunque, che, seguendo questa impostazione della Suprema Corte, il datore di lavoro incorre sempre in un’ipotesi di evasione contributiva, con conseguente applicazione della sanzione una tantum, dal momento che i contributi dal giorno del recesso alla reintegrazione vengono versati solo a seguito della sentenza che accerta l’illegittimità del licenziamento, in relazione a periodi anche molto risalenti nel tempo.
Secondo la Cassazione, infine, la circostanza che, prima della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro non sarebbe abilitato al pagamento della contribuzione non è di per sé decisiva, una volta riconosciuto che anche il rapporto contributivo previdenziale, in forza della affermata fictio iuris, deve ritenersi sussistente fin dalla data dell’illegittimo licenziamento.
Osservazioni conclusive
La sentenza in esame costituisce un dichiarato revirement della Cassazione in materia di applicabilità della sanzione una tantum sui contributi versati all’INPS a seguito di sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento.
Secondo il precedente orientamento della Suprema Corte, infatti, rappresentato dalla sentenza n. 7934 del 1 aprile 2009, tale situazione non rientrerebbe in alcuna delle fattispecie sanzionatorie previste dalla legge 662/69, dal momento che tali sanzioni si applicano ai soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta; nel caso di specie, invece, sempre secondo la sentenza n. 7934/2009, l’obbligo contributivo non può sorgere alla sua scadenza naturale per inesistenza del rapporto di lavoro, cui l’obbligo contributivo stesso è indissolubilmente legato, per cui nessuna sanzione può essere irrogata al datore di lavoro, dal momento che non esiste e non è ravvisabile alcun ritardo nel versamento.
Secondo tale precedente orientamento, infatti, a seguito della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, il rapporto di lavoro si considera come mai interrotto de iure, ma analoga fictio iuris non è prevista per quanto riguarda il rapporto assicurativo.
La recente sentenza in commento ribalta tale orientamento, partendo dal principio, opposto a quello affermato nel 2009, in base al quale il rapporto assicurativo è assistito dalla medesima fictio iuris che caratterizza il rapporto di lavoro.
Sul tema, si segnalano anche due interessanti, quanto convincenti, sentenze (a quanto risulta inedite) del Tribunale del Lavoro di Milano, Giudice Dott. Nicola Di Leo, del 18 settembre 2008 e 27 maggio 2011, che affermano la non applicabilità della sanzione una tantum.
Il Tribunale di Milano, in dette sentenze, osserva che fino alla pronuncia della sentenza di annullamento del recesso, l’ente previdenziale non potrebbe neppure acquisire i contributi, evidentemente “irricevibili” a causa del fatto che non vi era più alcun rapporto di lavoro in corso, per l’intervenuta efficacia risolutiva dello stesso propria del licenziamento. Fino alla decisione di annullamento del licenziamento, dunque, sussiste una situazione di impossibilità sia di versare i contributi per il datore di lavoro, sia di riceverli per l’ente.
Ciò considerato, per il periodo intercorrente dal recesso fino alla declaratoria della sua illegittimità, non si potrebbe reputare sussistente alcun illecito per inadempimento del datore di lavoro, considerato che in detta fase vi è una «situazione di “impossibilità temporanea” all’esecuzione dell’obbligazione contributiva». Fino a tale momento, quindi, non essendo possibile alcun «comportamento alternativo lecito al mancato accreditamento dei contributi», non può operare alcuna sanzione.
In conclusione, il revirement della Cassazione rende ancor più gravosi per i datori di lavoro gli obblighi conseguenti alle sentenze di annullamento dei licenziamenti illegittimi, in quanto, oltre all’obbligo di pagamento al lavoratore dell’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione ed all’obbligo di versamento all’INPS dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, i datori potranno altresì essere condannati al pagamento delle sanzioni previste per i casi di omissione contributiva.
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