Le tariffe professionali e il rapporto professionista-cliente
La nuova norma ha abolito del tutto le tariffe professionali, innovando completamente rispetto ai precedenti interventi legislativi che si erano limitati ad abrogarne i minimi. D'ora in avanti, quindi, le tariffe, sino ad oggi rese obbligatorie con Decreto del Ministro della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale(le ultime risalgono all'aprile 2004) non esistono più, sicché alle stesse non potranno più riferirsi non solo gli avvocati e i clienti nei loro rapporti, ma neppure i giudici che le applicavano allorché, decidendo le controversie, ponevano le spese legali a carico della parte soccombente; ovvero le usavano, come base, per decidere il compenso spettante all'avvocato in caso di contestazione della parcella da parte del cliente. Per quanto riguarda le spese legali di causa, le nuove disposizioni prevedono che «in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante» e cioè del Ministro della Giustizia(cui è demandato anche il compito di intervenire, insieme al Ministro dell'Economia e delle Finanze, per stabilire i parametri riguardanti i versamenti dei contributi dei professionisti alle loro casse previdenziali).La liquidazione delle spese di causa, anche in futuro, continuerà, dunque, ad essere effettuata sulla base di parametri prestabiliti.La disposizione in esame contiene, però, un altro provvedimento che appare ambiguo laddove dispone che «l'utilizzo dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206» (norma che riguarda la nullità delle cd. clausole vessatorie nei contratti con i consumatori). Sembra dunque che l'avvocato, nel suo rapporto professionale con un cliente che sia «un consumatore» o una «microimpresa», non potrà avvalersi, pena la nullità, e dunque neppure in caso di previo accordo con il cliente, dei parametri che la magistratura dovrà invece utilizzare per liquidare le spese di causa. È però difficile comprendere come si coordini questa disposizione con quella successiva relativa all'obbligo per il professionista di pattuire con il cliente,«al momento del conferimento dell'incarico professionale» il compenso per le sue prestazioni. La lettura delle due disposizioni sembra portare alla conclusione che l'avvocato potrà concordare con il cliente l'applicazione dei parametri di compenso che utilizzeranno gli organi giurisdizionali, ma che tale comportamento sarà vietato nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa. Ed ancora il 3° comma dell'articolo 9 impone, come si diceva, all'avvocato di concordare con il cliente il suo compenso, per iscritto, «al momento del conferimento dell'incarico». Contemporaneamente l’avvocato dovrà precisare al cliente «il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico..». Il rispetto di quest'obbligo comporterà sicuramente parecchi problemi agli avvocati, ma anche ai clienti, perché appare obiettivamente difficile che si possa stabilire, all'inizio di un incarico professionale, soprattutto quando esso riguardi una controversia giudiziale, quale potrà essere il compenso adeguato per la pratica, della quale all’inizio è spesso difficile prevedere la durata, la complessità e l'evoluzione. Senz'altro apprezzabile appare invece l'obbligo posto a carico del professionista di munirsi di polizza assicurativa per la responsabilità professionale e di indicarne gli estremi al cliente. Il 3° comma dell'articolo 9 termina con la previsione che «l’inottemperanza di quanto disposto dal presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista».
Il tirocinio professionale
Un'altra rilevante novità introdotta dal decreto riguarda l’accesso alla professione. Come noto, fino ad oggi il praticantato aveva durata di due anni, a partire dal conseguimento della laurea, e veniva, nella maggior parte dei casi, svolto interamente presso uno studio legale.
Le nuove norme prevedono che la durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate non possa essere superiore a diciotto mesi; oltre a ciò, è previsto che i primi sei mesi possano essere svolti, in presenza di apposita convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale Forense e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea. L’aspirante avvocato, dunque, potrà iniziare la pratica presso uno studio legale sei mesi prima del conseguimento della laurea e svolgere, dopo tale periodo iniziale, un solo anno di tirocinio “a tempo pieno”.
Non possiamo non osservare che tali disposizioni consentiranno l’accesso all’esame di Stato e, quindi, potenzialmente, alla professione forense, a giovani con un’esperienza pratica molto ridotta.
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