Impresa e Management
PEC imprese: ridotte le sanzioni in caso di omessa comunicazione
Ridotte, dalla legge sullo statuto delle imprese, uscita in gazzetta il 14 novembre scorso e in vigore dal giorno successivo, le sanzioni in caso di omessa comunicazione al registro delle Imprese, da parte delle aziende, del proprio indirizzo di posta certificata.
L'art. 9 della nuova legge, infatti, al comma 5, modifica l'art. 2630 del codice civile riguardante le sanzioni amministrative in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il registro delle imprese, prevedendo nuovi importi, inferiori a quelli già previsti dallo stesso articolo, che variano da 103 euro a 1.032 euro (contro i precedenti che variavano da 206 a 2065 euro); tale sanzione è peraltro ridotta ad un terzo, se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini.
Ricordiamo che l'obbligo di comunicazione della posta certificata, sancito con il DL 185 del 2008 (convertito in legge dalla n.2/2009), dispone che per le società di nuova costituzione la PEC deve essere contenuta obbligatoriamente nella stessa domanda di iscrizione al registro delle imprese alla costituzione della società, mentre per le società già costituite alla data del 29 novembre 2008, la PEC deve essere comunicata al Registro delle imprese entro e non oltre il 29 novembre 2011.
