Impresa e Management
PEC: per le imprese inizia il conto alla rovescia
Scade il 29 novembre prossimo il termine, per le aziende italiane, di comunicare al registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta certificata.
L'obbligo è stato sancito con il DL 185 del 2008 (convertito in legge dalla n.2/2009) che all'art. 16, comma 6 dispone:
"6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria."
Quindi:
- per le società di nuova costituzione la PEC deve essere contenuta obbligatoriamente nella stessa domanda di iscrizione al registro delle imprese alla costituzione della società;
- per le società già costituite alla data del 29novembre 2008 la PEC deve essere comunicata al Registro delle imprese entro e non oltre il 29 novembre 2011.
In caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione della PEC, scatta una sanzione amministrativa che, nel testo ad oggi vigente dell'art. 2630, del codice civile, varia da 206 a 2065 euro. Tuttavia la legge sullo statuto delle imprese, approvata alla Camera in queste ore, al comma 5 dell'art. 9, modifica lo stesso articolo 2630 del codice civile riducendo l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il registro delle imprese. I nuovi importi, da applicare dall'entrata in vigore della legge stessa, variano, infatti, da 103 euro a 1.032 euro; tale sanzione è peraltro ridotta ad un terzo, se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini.
