"La totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile, è di per se giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione da parte dello amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale.
(Cass 3925179, Cass 6493185).
Anche l'applicazione dei principi in tema di risarcimento appare,peraltro, essere stata effettuata correttamente dal giudice di seconde cure.
La sentenza impugnata ha rilevato, anzitutto, sulla scorta delle risultanze della CTU , che nel caso di specie non sussisteva una totale mancanza dei libri sociali perchè alcuni di essi (specificatamente individuati) erano stati tenuti solo a partire da un certa epoca (anni 1983-84) , mentre altri erano stati tenuti solo fino al 1984 ed ha ritenuto che tale, sia pure incompleta documentazione, che aveva determinato I'inattendibilità dei bilanci e dei conto profitti e perdite, non era tuttavia tale da impedire al curatore fallimentare di fornire la prova della esistenza del nesso di causalità tra il comportamento omissivo degli amministratori ed il pregiudizio al patrimonio sociale...."
Corte di Cassazione 1 sezione civile 4 aprile 2011, n. 7606