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Lavoratori immigrati non regolarizzati: un mese per la sanatoria
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 dello scorso 25 luglio il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 rigurdante l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.
Il provvedimento prevede che, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione.
La dichiarazione va presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 ed e' presentata previo pagamento, con le modalita' previste da un decreto interministeriale da emanarsi entro il 29 agosto, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Tale contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi e' documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui sopra. E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.