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Costi riconducibili a reati: rimangono non deducibili
Sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Terni, nel corso di due giudizi riuniti in cui una società di capitali aveva impugnato avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per il recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili dall’Agenzia delle entrate, questioni di legittimità costituzionale riferite al comma 4-bis dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) per il quale: «Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti».
La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate motivando:
che le questioni – ancorché sollevate con ordinanza autosufficiente – sono manifestamente inammissibili per inadeguata motivazione sulla rilevanza;
che, infatti, il giudice rimettente non ha considerato che gli avvisi di accertamento oggetto dei giudizi principali riuniti sono stati impugnati, tra l’altro, perché: a) la società ricorrente non potrebbe «essere chiamata a rispondere di reati contestati ai propri amministratori»; b) ai sensi del denunciato comma 4-bis dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993, i costi riconducibili a fatti di reato dovrebbero ritenersi non deducibili solo nel caso in cui detti costi siano correlati a proventi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile; c) non indicano le ragioni della asserita sussistenza del reato; d) muovono dall’errata interpretazione della suddetta disposizione, secondo cui sarebbe sufficiente, per l’indeducibilità dei costi, che questi siano riconducibili a fatti iscritti nel registro delle notizie di reato;
che detti motivi di ricorso, risolvendosi nella negazione della possibilità di considerare indeducibili i costi ripresi a tassazione con gli avvisi impugnati, sono logicamente e giuridicamente prioritari rispetto alle questioni di legittimità costituzionale del denunciato comma 4-bis, parimenti prospettate dalla società ricorrente;
che, pertanto, la Commissione tributaria rimettente, nel sollevare tali questioni, avrebbe dovuto preliminarmente affermare – motivando anche solo sommariamente sul punto – l’infondatezza dei suddetti motivi di ricorso, perché questi, se accolti, avrebbero determinato l’annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e la conseguente irrilevanza delle questioni medesime.
