Questo il principio affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 983 del 23 febbraio 2012, in merito alla richiesta di un permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di una strada carrabile, di una rampa di accesso e di un box interrato, in un’area in parte di proprietà di altri soggetti privati.
Nel caso in esame il titolo abilitativo richiesto aveva ad oggetto la realizzazione di interventi di modifica necessari per rendere carrabile una semplice servitù di passaggio.
La decisione dei giudici di Palazzo Spada, confermando la sentenza resa in primo grado, stabilisce dei principi chiari e indiscutibili.
In primo luogo deve essere escluso l’obbligo dell’amministrazione comunale di “effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità..”, mentre, secondo quanto stabilito dall’art. 11 del D.p.r. 380/2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia), è onere del privato richiedente dimostrare il possesso dei “titoli reali necessari per poter intervenire sull'immobile per cui si chiede la concessione edilizia..”.
Il Comune avrà quindi esclusivamente l’onere di verificare la sussistenza dei presupposti dichiarati e la loro corrispondenza alle norme urbanistico – edilizie.
I giudici d’appello affermano inoltre che: “Anche in caso di comproprietà o di altri diritti reali è necessario:
-- che l’istante dichiari puntualmente il titolo di proprietà ed i titoli civilisticamente idonei che legittimano la sua istanza relativamente a tutte le aree direttamente interessate dall’intervento; ovvero alleghi manifestazioni scritte del consenso degli aventi diritto;
-- che il responsabile del procedimento verifichi l’ammissibilità complessiva della domanda.
Nel caso in esame i cointeressati resistenti ed il Comune appellante, non hanno indicato, e dimostrato (vuoi nel procedimento, vuoi, nemmeno, in sede giurisdizionale), né l’esatta ubicazione delle opere; nè la reale consistenza dei loro diritti reali ad operare sulle relative aree, né l’intervenuto consenso degli altri titolari del diritto di servitù (……….), né hanno dato alcuna prova dell’affermazione per cui il box non solo sarebbe stato autorizzato sul confine, ma sarebbe addirittura stato realizzato sulla fascia di 1,5 mt oggetto della servitù.”
E’ pertanto illegittimo il permesso di costruire relativo ad un intervento ubicato in un’area non di proprietà esclusiva dei richiedenti per difetto del titolo dei medesimi mentre l’amministrazione comunale non può e non deve sopperire attraverso la propria attività istruttoria ad eventuali carenze documentali dei soggetti privati interessati.
Marco Porcu, Studio Legale Rusconi & Partners
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