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Dalla Dia alla Scia: molto rumore per nulla
Cambiare i nomi per cambiare le cose spesso non è la strategia migliore.
La vicenda della sostituzione della dichiarazione d'inizio di attività (Dia) con la segnalazione certificata d'inizio di attività (Scia), operata da un emendamento al decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 è emblematica di questo errore di metodo.
Bisogna partire da lontano e cioè dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 sulla trasparenza amministrativa che introdusse numerosi istituti di semplificazione tra i quali ex ante sulle attività dei privati con controlli ex post in modo tale da liberare l'iniziativa economica da tanti lacci e lacciouli.
In pratica, molti provvedimenti autorizzativi vincolati, per i quali non erano previsti limiti e contingenti, erano sostituiti con una comunicazione e un'autocertificazione del privato (art. 19) e, a seconda dei casi, l'attività poteva essere intrapresa subito o dopo un termine fissato nei regolamenti attuativi. Se, all'esito dei controlli, l'amministrazione rilevava l'assenza non sanabile di un requisito, vietava entro sessanta giorni la prosecuzione dell'attività.
La Dia attuava una liberalizzazione più accentuata del silenzio-assenso (art. 20 della legge n. 241/1990), cioè del rilascio tacito di un atto favorevole decorso un certo termine dalla presentazione della domanda senza che l'amministrazione abbia provveduto. In quest'ultimo caso, infatti, il controllo resta ex ante, perché l'amministrazione può emanare un provvedimento di diniego prima che il privato intraprenda l'attività. Questa differenza rileva anche sul piano processuale. Infatti, mentre il silenzio-assenso costituisce un provvedimento impugnabile dal terzo, nel caso della Dia quest'ultimo, in base alla giurisprudenza più recente deve proporre un'azione di accertamento atipica volta ad appurare l'illiceità dell'attività intrapresa.
Uno degli aspetti più controversi della Dia è sempre stato l'avvio immediato dell'attività che potrebbe compromettere interessi pubblici rilevanti. Proprio per questo, il Testo unico dell'edilizia (Dpr n. 380/2001) ha introdotto una deroga prevedendo che i lavori possono essere iniziati solo dopo trenta giorni dalla presentazione della Dia. In questo modo l'amministrazione ha il tempo di vietare l'avvio dell'attività.
