Questa la decisione presa dalla terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 marzo 2012, n. merito ad una gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento di un servizio di gestione da parte di una azienda ospedaliera.
Nel caso di specie l’amministrazione aveva dapprima proceduto a stilare una graduatoria provvisoria, aggiudicando il servizio ad un’impresa, successivamente, accortasi di un evidente discrasia tra le offerte della prima e seconda classificata rispetto alle previsioni della lex specialis, che avevano provveduto ad indicare un costo di gestione per un servizio che invece doveva essere reso gratuitamente, aveva invitato le suddette imprese ad apportare le opportune modificazioni.
In primo grado i giudici amministrativi respingevano tuttavia il ricorso della terza classificata considerando legittimo l’operato della stazione appaltante.
La decisione dei giudici di Palazzo Spada, riformando la sentenza resa dal Tar, si basa su due important