L'accollo costituisce un negozio giuridico mediante il quale un soggetto assume il debito di un altro soggetto. L'assunzione del debito altrui nasce così dalla convenzione tra debitore accollato e terzo accollante: ha carattere liberatorio per il debitore solo quando il creditore, con la manifestazione della volontà di profittarne, dichiari di liberare il debitore originario.
La vicenda modificativa del profilo soggettivo del rapporto obbligatorio, per cui il terzo assuntore rileva la posizione dell'iniziale obbligato, può avere a oggetto anche solo una parte del debito.
Ai sensi dell'art. 1298 cod. civ., nei rapporti interni tra debitori solidali è possibile distinguere singole quote di debito. È possibile che uno dei condebitori assuma a proprio carico il debito pro quota gravante sull'altro e l'operazione tecnicamente è sempre qualificabile come accollo, spostandosi il peso economico dell'obbligazione. Il condebitore può essere qualificato «terzo» ai fini dell'art. 1273 cod. civ., ancorché non sia estraneo all'originario rapporto obbligatorio principale.
L'accordo tra i due soggetti cointestatari del mutuo modifica il meccanismo della solidarietà nei rapporti interni.
L'obbligazione soggettivamente complessa, originata dal mutuo cointestato, sia ad attuazione solidale sia parziaria, non ostacola la configurabilità di una modalità di pagamento del prezzo consistente nell'accollo del mutuo. Il cessionario-accollante, a seguito del citato accordo, non avrà più diritto di regresso nei confronti del cedente-accollato che, invece, potrà rivalersi per l'intera somma nel caso in cui fosse stato costretto dal creditore ad adempiere.
Unica soluzione alternativa è quella di concludere con la banca un nuovo contratto di mutuo, con estinzione di quello precedente.
(Immobili e diritto, Il Sole 24 Ore, giugno 2011, n. 6)
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