REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI A SVOLGERE LA MEDIAZIONE
Viene istituito, presso il Ministero della giustizia, il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. Per "organismi", devono intendersi gli "enti pubblici o privati", ovvero le loro articolazioni, presso le quali può svolgersi il procedimento di mediazione. Per "ente pubblico", si intende la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero; per "ente privato", si intende qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica.
Il registro contempla annotazioni riguardanti l'elenco dei mediatori; l'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; l'elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo.
Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.
Il direttore generale della giustizia civile, quale responsabile della tenuta del registro, verifica, sulla scorta di specifici requisiti di professionalità ed efficienza dei soggetti richiedenti espressamente prescritti dal regolamento le condizioni per l'iscrizione degli organismi.
Tra gli atti che il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione rivestono un'importanza particolare l'Elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio e il Regolamento di procedura.
REGISTRO DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE
Ciascun organismo iscritto è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione. I regolamento prescrive di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
INDENNITÀ SPETTANTI AGLI ORGANISMI
Il decreto provvede anche a determinare le indennità spettanti agli organismi. Per "indennità" deve intendersi l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Mentre per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00, le spese di mediazione prevedono importi diversi in ragione del valore della lite (da un minimo di Euro 65,00 fissato per il primo scaglione ad un massimo di Euro 9.200, per l'ultimo scaglione).
ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE
Il decreto istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori. Per "enti di formazione" il regolamento intende gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori.
L'elenco contempla annotazione riguardanti l'elenco dei formatori; l'elenco dei responsabili scientifici.
Mentre per "formatore" si intende la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei mediatori, per "responsabile scientifico" si intende la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti definiti dal decreto, assicurando l’idoneità dell’attività svolta dagli enti di formazione. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati previa verifica da parte del direttore generale della giustizia civile, quale responsabile della tenuta dell'elenco, dell’idoneità dei richiedenti sulla scorta di una serie di requisiti fissati nel regolamento.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Rispettivamente, nel registro e nell'elenco, si considerano iscritti di diritto sia gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, sia gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del medesimo decreto.
I mediatori già abilitati devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (5 novembre 2011), i requisiti anche formativi in esso previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale.
Parimenti, i formatori già abilitati, devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (5 novembre 2011), i requisiti di aggiornamento indicati nel medesimo decreto.
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