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Nuovi incentivi all'edilizia
L'art. 5 del decreto-legge "incentivi" (pubblicato nella G.U. 26 marzo 2010, n. 71) modificando l'art. 6 del T.U. dell'edilizia, rende eseguibili senza alcun titolo abilitativo (DIA o permesso di costruire): a. gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino l'aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b. i movimenti di terra strettamente pertinenti all'attività agricola e alle pratiche agrosilvopastorali, compresi gli interventi idraulici agrari; c. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni; d. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'esercizio dell'attività agricola; e. le opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; f. i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici da realizzare al di fuori delle zone di tipo A, di cui al D.M. n. 1444/1968; g. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Per tali interventi non è necessario il titolo abilitativo, ma l'interessato, anche per via telematica, è tenuto a una comunicazione all'Amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, per la manutenzione straordinaria, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare i lavori.