Cedolare secca
Anche se non si discosta di molto da quello relativo all'anno d'imposta precedente, il nuovo mod. 730/2012, relativo ai redditi 2011, contiene una serie di novità significative soprattutto in materia di tassazione immobiliare. Tra queste, le novità maggiori riguardano il nuovo regime della cedolare secca, introdotto appunto a partire dall'anno 2011. Si tratta, in particolare, di una serie di modifiche al quadro B relativo ai redditi dei fabbricati, resesi necessarie per consentire al contribuente il corretto esercizio dell'opzione sulla nuova tassa piatta sulle locazioni abitative.
Nella sezione I del quadro B sono state introdotte due nuove colonne appositamente dedicate al nuovo regime: - la casella 11, da barrare in caso di esercizio dell'opzione della cedolare secca;
- la casella 5, denominata “codice canone”, in cui deve essere indicato un codice che individua la percentuale del canone che viene indicato nella colonna successiva “canone di locazione”.
Questo perché la base imponibile del reddito dell'immobile dato in locazione varia a seconda che si opti per la tassazione ordinaria oppure per la cedolare secca. Se infatti il contribuente opta per la tassazione ordinaria del reddito derivante dai canoni di locazione, nella casella 5 dovrà in via generale indicare il codice “1” e conseguentemente riportare l'85% del canone annuo di locazione nella colonna 6. Nei limitati casi in cui il fabbricato si trovi nella città di Venezia e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano e il contribuente opti sempre per la tassazione ordinaria, dovrà invece essere indicato il codice “2” nella casella 5 e conseguentemente il 75% del canone nella casella 6. Infine, in caso di opzione per la cedolare secca, nella casella 5 si dovrà inserire il codice “3” e indicare il 100% del canone nella casella 6. In pratica, i nuovi codici della casella 5 hanno lo scopo di agevolare la corretta compilazione del modello e ridurre così il rischio di errore.
Quasi immutata resta la sezione II del quadro B, in cui vanno indicati i dati relativi alla registrazione del contratto di locazione o comodato. Tuttavia, mentre nel precedente modello questa sezione andava compilata solo nel caso in cui il contribuente intendeva fruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato, nel mod. 730/2012 essa va compilata, oltre che nel caso suddetto, anche e soprattutto dal contribuente che ha esercitato nella sezione precedente l'opzione per la cedolare secca e quindi ha barrato la relativa casella 11.
Questa sezione svolge, dunque, l'importante funzione di consentire l'identificazione dei contratti per i quali è stata esercitata l'opzione della cedolare secca: poiché il regime della tassa piatta è applicabile anche ai contratti inferiori ai 30 giorni per i quali è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso, è stata inserita la colonna 7 “contratti inferiori ai 30 giorni”, che, se barrata, consente di non compilare i dati relativi agli estremi di registrazione.
Attenzione al corretto codice ufficio da indicare nel quadro B
È importante segnalare, a questo proposito, un punto su cui dovrà essere prestata particolare attenzione: tra gli estremi di registrazione del contratto deve essere indicato il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto, reperibile sul sito dell'Agenzia nell'apposita sezione dedicata ai contratti di locazione. Senonché, per effetto dell'introduzione delle Direzioni provinciali delle entrate, i contratti registrati presso l'Agenzia e i relativi pagamenti sono identificati con due diversi codici ufficio: un “vecchio” codice per i contratti registrati prima dell'avvento delle Direzioni provinciali e un “nuovo” codice per quelli registrati dopo la loro istituzione. Perché il sistema dell'anagrafe tributaria riesca ad associare correttamente l'opzione della cedolare espressa in dichiarazione dal contribuente con il contratto di locazione da lui effettivamente stipulato, è dunque necessario indicare il vecchio o il nuovo codice a seconda che si tratti di un contratto registrato prima o dopo l'istituzione della Direzione provinciale.
Per esempio, nel caso di un contratto registrato presso l'ufficio di Benevento bisognerà indicare il vecchio codice RE3, se si tratta di un contratto registrato prima del 6 aprile 2009 (data in cui è stata istituita la Direzione provinciale di Benevento); si dovrà invece indicare il nuovo codice TEH, se si tratta di un contratto registrato a partire da questa data. Sul sito Internet dell'Agenzia (www. agenziaentrate.gov.it) è presente una tabella contenente sia i vecchi sia i nuovi codici ufficio con la data entro la quale, e a partire dalla quale, essi vanno utilizzati.
Locazione di immobili di interesse storico-artistico
Nel nuovo mod. 730 è stato introdotto uno specifico codice di utilizzo “16”, che identifica gli immobili di interesse storico-artistico concessi in locazione. Si ricorda che, per questo tipo di immobili, il reddito fondiario non è calcolato sulla base del canone di locazione bensì, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 413 del 30 dicembre 1991, mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Per quanto riguarda il mod. 730/2011 e il mod. UNICO/2011, la ris. n. 28/E del 9 marzo 2011 aveva chiarito che questo tipo di immobili dovesse essere identificato con il codice di utilizzo residuale “9”, senza indicare il canone di locazione. Le istruzioni di quest'anno prevedono, invece, una disciplina più particolareggiata. Oltre a istituire l'apposito codice “16”, chiariscono che la rendita catastale da indicare nella colonna 2 del quadro B deve essere determinata in base alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Inoltre, anche se l'importo del canone di locazione non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile del fabbricato, devono comunque essere compilate le colonne 5 (codice canone) e 6 (canone di locazione). In caso di opzione per la cedolare secca, valgono però le regole previste per questo tipo di regime, in quanto l'agevolazione sugli immobili storico-artistici si applica solo alla tassazione ordinaria: pertanto, nella colonna 1 dovrà essere indicata l'effettiva rendita catastale e dovranno sempre essere compilate le colonne “codice canone” e “canone di locazione”, nonché essere barrata l'apposita casella 11 di opzione per la cedolare.
Ristrutturazioni edilizie
Un'altra novità piuttosto significativa riguarda il bonus sulle ristrutturazioni edilizie ed è legata all'eliminazione dell'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, prevista dal “decreto sviluppo” (D.L. 70 del 13 maggio 2011). In luogo della comunicazione, il contribuente deve indicare nella dichiarazione i dati catastali dell'immobile ed eventualmente gli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36%. Si tratta, in particolare, degli estremi di registrazione del contratto, che devono essere inseriti solo se i lavori sono stati effettuati dal conduttore o dal comodatario dell'immobile. Nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, i singoli condomini non dovranno nemmeno indicare i dati catastali dell'immobile, ma soltanto indicare in dichiarazione il codice fiscale del condominio e barrare l'apposita casella 2 (C.O. Pescara/Condominio) del rigo E51. Tali dati saranno poi indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia, è bene notare che la soppressione dell'obbligo di comunicazione di inizio lavori decorre a partire dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del “decreto sviluppo”: pertanto, per i lavori iniziati nel 2011 e prima di tale data, dovrà essere inviata ancora la comunicazione al Centro di Pescara e si dovrà barrare la già menzionata casella C.O. Pescara/ Condominio. Barrando dunque questa casella, il contribuente dichiara di aver già inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro di Pescara e quindi non dovrà indicare i dati catastali dell'immobile.
Altre novità del modello
Le altre novità riguardanti la tassazione immobiliare sono la proroga al 2011 della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi di risparmio energetico sugli edifici (che per le spese sostenute nel 2011 è ripartita però in dieci rate invece che in cinque) e la riduzione di 17 punti percentuali dell'acconto sulla cedolare secca per il 2011 (pertanto esso è dovuto nella misura del 68% anziché dell'85%). A chi ha versato l'acconto della cedolare nella misura dell'85%, spetta un credito di imposta pari alla differenza pagata in eccesso e compensabile con il mod. F24. L'eccedenza compensata va indicata nell'apposita colonna 8 del quadro F.
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