Con questa sentenza del 16 gennaio 2012 n. 59, il T.A.R. Lombardia – Brescia, ha riconosciuto la legittimità di un provvedimento con il quale un Comune aveva ordinato la demolizione di un manufatto edificato in epoca “remota” senza motivare, in modo particolarmente penetrante, l’interesse pubblico a procedere in tal senso.
I giudici bresciani hanno dato atto dell’esistenza di un orientamento (C.d.S. sez. V 29 maggio 2006 n. 3270; 4 marzo 2008 n. 833) secondo il quale il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione, possono generare un affidamento nei confronti dell’ autore dell’abuso edilizio che richiede una particolare motivazione, diversa dal mero ripristino della legalità.
Tuttavia hanno ritenuto di dover aderire all’orientamento contrario sottolineando come “…di affidamento si può parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente e in modo compiuto reso nota la propria posizione alla p.a., venga indotto da un provvedimento della stessa a ritenere la legittimità del proprio operato, non già nel caso che rileva, in cui si commette un abuso a tutta insaputa della p.a. medesima. Inoltre, come osservato da questa Sezione nella pure citata sentenza 860/2010, l’abuso edilizio integra un illecito permanente, rappresentato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi; ditalché ogni provvedimento repressivo dell’amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, ma interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento.
Non è poi privo di rilievo anche quanto osserva la già citata TAR Napoli 17441/2010. Infatti, la disciplina del potere di sanzionare gli abusi edilizi del quale la p.a. è titolare deve essere ricostruita anche tenendo conto di un dato storico, quello che in proposito ha visto, negli ultimi trent'anni, un costante ripetersi di misure straordinarie di sanatoria, a partire dalla nota l. 28 febbraio 1985 n°47. Ammettere quindi l’estinzione di un abuso per il mero decorso del tempo significherebbe allora, in primo luogo, costruire una sorta di sanatoria di fatto che opererebbe anche quando l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi del corrispondente istituto previsto dalla citata normativa premiale, e quindi senza nemmeno la necessità di versare le oblazioni da essa previste. Per altro verso, poi, è comunque escluso che si possa parlare di affidamento tutelabile nel momento in cui di detta normativa l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi.
Infine, si impone un rilievo ulteriore: consentire, così come fa l’interpretazione qui criticata, una sanatoria degli abusi edilizi per effetto del mero decorso di un periodo di tempo "lungo", come affermano C.d.S. 883/2008 e 3270/2006, ovvero "notevole", come afferma ad esempio TAR Campania Napoli sez. VII 2 ottobre 2009 n°5138, ma comunque non determinato con precisione, significa inserire nel sistema un pericoloso elemento di indeterminatezza, perché la repressione di un dato abuso nel caso concreto sarebbe rimessa all’apprezzamento del singolo funzionario, oltretutto pressoché impossibile da sindacare nella presente sede giurisdizionale, con intuibile possibilità di strumentalizzazioni”.
In conclusione, il T.A.R. Brescia ha sottolineato come anche la sola necessità di ripristino della legalità violata, rappresenta una motivazione sufficiente per l’adozione di un provvedimento di demolizione di un manufatto abusivo, pur risalente nel tempo.
di Fausto Indelicato Avv., Studio Legale Rusconi & Partners
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