Con il D.L. 70/2011, il legislatore, al fine di semplificare gli adempimenti burocratici per l'utilizzo della detrazione del 36%, ha stabilito l'abolizione dell'obbligo di trasmettere al Centro Operativo di Pescara (COP) il modello recante la comunicazione di inizio lavori. Adempimento che, invece, in precedenza era assolutamente necessario per poter accedere al beneficio fiscale de quo.
Al suo posto, il “decreto Sviluppo” ha previsto che un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate avrebbe stabilito quale documentazione il contribuente avrebbe comunque dovuto conservare, al fine di poterla esibire in sede di controllo da parte degli organi preposti. Con il provv. n. 149646, del 2 novembre 2011, è stata data quindi attuazione a tale previsione normativa. Prima di procedere al suo esame, è appena il caso di ricordare brevemente i tratti salienti dell'agevolazione in oggetto.
La detrazione del 36%
La disposizione normativa che ha introdotto l'agevolazione in oggetto è rinvenibile nell'art. 1 della legge 449 del 27 dicembre 1997. Le leggi successive hanno poi prorogato e, per certi versi, ampliato l'ambito di applicazione del beneficio fiscale, che, a oggi, ha le caratteristiche illustrate nel riquadro 1.
RIQUADRO 1 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Interventi agevolabili
- Manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- altri lavori specifici (eliminazione barriere architettoniche; cablatura edifici; opere interne; contenimento dell'inquinamento acustico; opere finalizzate al risparmio energetico; opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica; interventi di messa a norma degli edifici; opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi; opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici; realizzazione di box e parcheggi pertinenziali; misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi; interventi di bonifica dall'amianto ecc.).
Spese rientranti nella detrazione
- Progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal reg. n. 41 del 18.2.1998.
Percentuale di spesa detraibile
- 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dall'1.1.2006 al 30.9.2006;
- 36% per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente all'1.1.2006 ovvero a quelle emesse dall'1.10.2006 al 31.12.2006 e per le spese sostenute dal 2007.
Limiti di spesa
- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31.12.2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute dal 2003.
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È appena il caso di ricordare che la detrazione in oggetto spetta ai contribuenti che possiedano o detengano, sulla base di un idoneo titolo (proprietà, locazione, comodato ecc.), l'immobile oggetto di intervento di recupero. Essa compete, quindi, anche agli imprenditori individuali e ai soci di società semplici o di persone, purché si tratti di immobili non strumentali e che non costituiscano “beni merce”. Ha diritto alla detrazione, inoltre, anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile, purché ne abbia sostenuto le relative spese e siano a lui intestate le fatture e i bonifici.
Può usufruire dell'agevolazione anche chi effettua in proprio i lavori ammessi al beneficio, ma limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati.
In caso di decesso del soggetto destinatario dell'agevolazione, le quote residue della detrazione spettano agli eredi, purché detengano, da subito, direttamente e materialmente l'immobile, senza tuttavia la necessità di adibirlo a propria abitazione principale.
In caso di cessione dell'immobile agevolato per atto inter vivos, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate può essere trasferito all'acquirente oppure rimanere al venditore (art. 2, commi 12-bis e 12-ter, del D.L. 138/2011). Per quanto concerne il limite di spesa, occorre ricordare che esso deve essere considerato in relazione a ogni persona fisica beneficiaria e a ogni singola unità immobiliare: pertanto, in caso di presenza di più soggetti destinatari dell'agevolazione, occorre ripartire l'importo di • 48.000 per ogni avente diritto. Inoltre, occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi per lo stesso intervento che prosegua in anni successivi, in modo tale che il limite di • 48.000 venga considerato sulla pluralità degli anni in cui è durato lo stesso intervento.
La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Tuttavia coloro che, al 31 dicembre 2009, abbiano compiuto 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate; inoltre, i contribuenti che, alla predetta data, abbiano compiuto 80 anni possono invece scegliere la rateazione in 3 quote di pari importo.
Adempimenti richiesti
Prima del “decreto Sviluppo”, per poter accedere all'agevolazione fiscale di cui trattasi, i contribuenti dovevano inviare al Centro Operativo di Pescara, antecedentemente all'avvio degli interventi, la comunicazione di inizio lavori, come quella di seguito rappresentata. Inoltre, erano altresì tenuti a effettuare i pagamenti delle fatture tramite gli speciali bonifici bancari o postali, recanti, tra l'altro, il codice fiscale e la partita IVA dei beneficiari; infine, le fatture di spesa dovevano contenere la separata indicazione del costo della manodopera (riquadro 2).
In particolare, per quanto concerne l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione di inizio lavori, tale adempimento è stato previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 41 del 18 febbraio 1998. Successivamente, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con appositi provvedimenti (l'ultimo, il n. 2006/41933 del 17 marzo 2006), ha approvato il relativo modello di “Comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d'imposta ai fini IRPEF”. In esso dovevano essere indicati i dati del dichiarante, dell'immobile, la data di inizio dei lavori e i dati relativi alla documentazione posseduta. La trasmissione della comunicazione era requisito necessario ai fini della detrazione in oggetto. L'art. 7, comma 2, lett. q), del D.L. 70/2011, modificando il predetto decreto interministeriale, ha abolito l'obbligo di trasmissione della comunicazione preventiva dell'inizio lavori, sostituendola con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore (e non il possessore), gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
RIQUADRO 2 Adempimenti per l'accesso all'agevolazione prima del “decreto Sviluppo”.
| 1. Invio, tramite raccomandata, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate di un'apposita comunicazione preventiva di inizio dei lavori, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di intervento; 2. pagamento delle fatture relative ai lavori tramite bonifico bancario o postale da cui risulti anche il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, nonché il codice fiscale e la partita IVA di chi lo riceve;
3. le succitate fatture, inoltre, devono sempre recare l'indicazione separata del costo della manodopera impiegata per tali lavori.
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Peraltro, anche l'obbligo di indicazione separata del costo della manodopera nelle fatture relative agli interventi agevolati è stato abolito a opera dell'art. 7, comma 2, lett. r), del “decreto Sviluppo”. Tale adempimento era stato introdotto a decorrere dalle spese sostenute dal 4 luglio 2006, a opera dell'art. 35, commi 19 e 20, del D.L. 223/2006, ed era stato in seguito prorogato dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 388, della legge 296/2006), dalla Finanziaria 2008 (art. 1, comma 19, della legge 244/2007) per gli anni dal 2008 al 2010, e infine dalla Finanziaria 2010 (art. 2, comma 10, lett. a) e b), della legge 191/2009) fino al 2012. A seguito della sua abolizione, ora, non sono previsti diversi adempimenti.
Abolizione dell'obbligo di indicazione separata del costo della manodopera.
L'art. 7, comma 2, lett. r), del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106 del 12.7.2011, dispone che «l'art. 1, comma 19, della legge 244 del 24.12.2007, è abrogato».
In conclusione, pertanto, dei “vecchi” obblighi a carico dei contribuenti per accedere all'agevolazione de qua è rimasto soltanto quello di pagamento delle fatture di spesa tramite gli speciali bonifici bancari o postali recanti il codice fiscale e la partita IVA del beneficiario. A esso, tuttavia, si aggiunge il nuovo obbligo di conservazione della documentazione prevista dal provvedimento direttoriale del 2 novembre 2011 (riquadro 3).
RIQUADRO 3 Nuovi adempimenti in sostituzione della comunicazione di inizio lavori (abolita).
Con l'art. 7, comma 2, lett. q), del D.L. 70/2011, viene previsto che il contribuente:
- indichi nella dichiarazione dei redditi:
i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di interventi agevolati; - gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, come, per esempio, il contratto d'affitto, se i lavori sono effettuati dal detentore (per esempio, il conduttore); gli altri dati richiesti ai fini del controllo da detrazione;
- conservi ed esibisca, a richiesta dell'Agenzia delle entrate, i documenti individuati dal provvedimento direttoriale del 2.11.2011.
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Il provv. 2 novembre 2011
Al “vecchio” modello di comunicazione di inizio lavori i contribuenti dovevano allegare in fotocopia le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti, le ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta, la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, nonché la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori, rilasciata dal possessore dell'immobile, in caso di lavori realizzati dal detentore, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi. In luogo della trasmissione della documentazione, peraltro, i contribuenti potevano rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della documentazione indicata e la disponibilità a esibirla, se richiesta, agli uffici dell'Agenzia delle entrate.
Dal 14 maggio 2011, ovvero da quando è entrato il vigore il “decreto Sviluppo”, la comunicazione di inizio lavori non deve più essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara, così come non deve essere inviata la relativa documentazione sopra elencata.
Con il provvedimento del 2 novembre 2011, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che i soggetti che intendono fruire dell'agevolazione in oggetto sono ora tenuti soltanto a conservare la documentazione indicata in tale atto, che, però, a ben vedere è sostanzialmente la stessa di prima. I contribuenti sono obbligati a esibirla in caso di richiesta da parte degli Uffici (riquadro 4).
RIQUADRO 4 Documentazione da conservare.
- Abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili (cfr. ris. n. 325/E/2007).
- Domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti.
- Ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta.
- Delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali.
- In caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.
- Comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all'Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
- Fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute.
- Ricevute dei bonifici di pagamento.
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Mette conto di ricordare, inoltre, che, nei casi previsti dai D.Lgs. 626/1994 e 494/1996, rimane l'obbligo di inviare una comunicazione preventiva all'inizio dei lavori all'ASL competente (cfr. circ. n. 121/E/1998 e ris. n. 76229/1999).
Infine, atteso che il provvedimento non ne fa menzione, deve ritenersi che, per la detrazione del 36% delle spese di costruzione del box o del posto auto pertinenziale, si debba continuare a far riferimento a quanto previsto fino a oggi e, quindi, sia necessario conservare la dichiarazione del costruttore attestante l'ammontare del costo di costruzione sul quale va calcolato l'importo della detrazione spettante, nonché l'atto dal quale risulti il vincolo pertinenziale con l'abitazione (circ. n. 55/E/2002 e circ. n. 24/E/2004).
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