LA VERIFICA DEL PROGETTO
In tema di garanzie e di verifica della progettazione, il Codice prescrive, all’art. 111, che il progettista, o i progettisti, incaricati della progettazione a base di gara, e in ogni caso della progettazione esecutiva, devono essere muniti, a far data dall’approvazione dei progetti suddetti, di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale che possa derivare dall’attività di competenza.
Oltre a questa prescrizione, diretta a rimarcare livelli adeguati di competenza professionale e a garantire l’adeguatezza e compiutezza dell’opera intellettuale, il Codice al successivo art. 112 detta i criteri in base ai quali la stazione appaltante è tenuta a verificare l’idoneità del progetto a realizzare l’opera secondo le regole della buona tecnica, della qualità e sicurezza dei materiali, dell’economicità dei risultati, come prescrive l’art. 93, comma 1, del medesimo Codice sui contenuti e finalità dei progetti, con rinvio al Regolamento per gli aspetti che ne definiscono le modalità.
Livelli, finalità e contenuti della verifica
I progetti soggetti a verifica sono quelli che, in relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera e alle esigenze di gestione e manutenzione, assumono particolare rilevanza, come da prescrizione contenuta nell’art. 93 del Codice.
In particolare, secondo la previsione dell’art. 112, comma 5, del Codice, il Regolamento disciplina le modalità di verifica dei progetti, secondo i seguenti criteri:
• per i lavori di importo pari o superiori a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati, ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Tale normativa può essere consultata sul sito www.uni.com);
• per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici della stazione appaltante quando il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o la stessa stazione appaltante disponga di una struttura interna di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti all’uopo preposti;
• in ogni caso, sempre secondo l’art. 112, comma 5, del Codice, il soggetto che effettua la verifica deve essere munito di polizza assicurativa per danni a terzi a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività affidatagli.
Le finalità della verifica sono puntualmente individuate dall’art. 45, comma 1, del Regolamento.
Esse devono tendere ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche, contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione, e negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.
Il secondo comma del medesimo art. 45 del Regolamento individua gli aspetti della progettazione che occorre accertare per la sua validazione: essi riguardano, come si evince dalla loro puntuale elencazione, la completezza, la coerenza con il quadro economico, l’appaltabilità, la durata dell’opera, l’esclusione di eventualità di varianti e di contenzioso per l’iscrizione di conseguenti riserve, la congruità e il rispetto dei termini per l’ultimazione dell’opera, la sicurezza, l’adeguatezza dei prezzi unitari, e gli oneri di manutenzione.
Gli organi di accreditamento
L’art. 46 del Regolamento individua gli organi di accreditamento secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI EN ISO 9001. Le procedure di accreditamento sono demandate a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del Regolamento.
Le operazioni di verifica
L’attività di verifica può essere effettuata, come appunto prevede il Codice, per il tramite di strutture interne (art. 47) o esterne (art. 48) alla stazione appaltante, con criteri particolari in dipendenza delle rispettive attribuzioni, e con determinazione dei corrispettivi stabilita dall’art. 49, comma 1. Essi sono determinati con riferimento alle tariffe stabilite dalla Tabella B6 del Ministero della giustizia 4.4.2001 e suoi aggiornamenti.
La lettera di incarico deve contenere tutte le prescrizioni per il suo svolgimento e deve essere accompagnata da una polizza assicurativa dell’incaricato a copertura dei rischi professionali. È anche prevista l’incompatibilità che derivasse dallo svolgimento di incarichi conferiti per l’appalto.
Requisiti per la partecipazione alle gare per l’attività di certificazione
I requisiti richiesti dall’art. 50 del Regolamento a soggetti chiamati a svolgere l’attività di verifica rispecchiano i criteri prescritti per l’affidamento di contratti pubblici di progettazione, in quanto riguardano la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità finanziaria e tecnica.
A questo riguardo, i partecipanti alle gare devono indicare il fatturato e gli incarichi analoghi svolti nei periodi pregressi, unitamente all’esclusione di condizioni di incompatibilità, come individuati nel precedente art. 49.
Le procedure di affidamento
L’art. 51, comma 1, rinvia, per le procedure di affidamento, alle disposizioni del Regolamento contenute nella Parte III, Titolo II, con esclusione dell’art. 261, commi 1, 2, e 3. Nelle procedure di affidamento l’Amministrazione dovrà, pertanto:
• indicare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare (artt. 261, comma 7- 8- 9, e 263);
• determinare il corrispettivo del servizio oggetto di affidamento sulla base delle percentuali e aliquote previste dalle tariffe professionali (art. 262);
• indicare nel bando le informazioni relative alla stazione appaltante, ai lavori da eseguire e alla loro esecuzione, e le modalità, le condizioni e i termini di partecipazione alla gara, nonché i criteri di valutazione dell’offerta; determinare il contenuto della lettera di invito e la documentazione eventualmente da presentare, ai sensi dell’art. 264;
• osservare i criteri di scelta dei candidati da invitare a presentare offerta, e di quelli per l’affidamento dei lavori, secondo quanto previsto dall’art. 265;
• osservare le regole per la presentazione dell’offerta e per la sua valutazione, prescritte dall’art. 266 del Regolamento;
• seguire i criteri di scelta dei soggetti da invitare a partecipare alla procedura di affidamento, nonché i criteri dell’affidamento stesso, di cui all’art. 267, quando questo abbia a oggetto servizi di importo inferiore a 100.000 euro.
Quanto all’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento della attività di accreditamento, vi provvede, come prescrive il secondo comma dell’art. 51, la medesima commissione giudicatrice dell’appalto di progettazione (se affidata all’esterno della stazione appaltante), ovvero una apposita commissione giudicatrice nominata secondo le prescrizioni dell’art. 84 del Codice.
Criteri e contenuti della verifica
Gli artt. 52 e 53 del Regolamento specificano in dettaglio i criteri generali della verifica e il controllo della documentazione progettuale.
Quanto ai criteri generali, essi devono avere riguardo alla affidabilità, alla completezza e adeguatezza, alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità, alla compatibilità, del progetto rispetto all’opera da realizzare.
Il controllo sui documenti riguarda le relazioni generali, le relazioni di calcolo, le relazioni specialistiche, gli elaborati grafici, i capitolati, la documentazione di stima economica, il piano di sicurezza, il quadro economico, l’acquisizione di tutte le autorizzazioni e approvazioni prescritte dalla legge, dalla normativa di settore e da quelli di governo del territorio sul quale l’opera medesima incide.
Come prescrive il successivo art. 54, le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi.
La conclusione della verifica
Il procedimento di verifica del progetto si conclude con la validazione operata dal responsabile del procedimento. Può accadere che questo ufficio non condivida le conclusioni della verifica. In questo caso ne dà motivata comunicazione alla stazione appaltante che assume le conseguenti decisioni, come prevede l’art. 55 del Regolamento.
Responsabilità e garanzie
Gli artt. 56 e 57 individuano i livelli di responsabilità nei quali può incorrere il soggetto preposto alla verifica e le garanzie che deve prestare mediante polizza assicurativa per la corretta esecuzione dell’incarico. Non solo, dunque, per i danni da responsabilità professionale, ma anche, per i verificatori interni alla stazione appaltante, secondo le recenti norme che introducono sanzioni in tema di responsabilità dei pubblici funzionari.
La conferenza di servizi
La norma di cui all’art. 58 del Regolamento prescrive che tutti gli aspetti del progetto devono essere sottoposti all’esame di una conferenza dei servizi, per l’acquisizione dei pareri degli enti e degli organismi preposti a particolari tutele. La conferenza dei servizi è ora regolata per gli aspetti generali dalla legge 7.8.1990, n. 142, all’art. 14, come modificato e integrato dall’art. 21 della legge 11.2.2005, n. 15 e ora ulteriormente modificato dall’art. 49 del D.L. 31.5.2010, n. 78 per la parte relativa alla tutela ambientale.
L’attuale configurazione della conferenza dei servizi tende a superare gli ostacoli che derivano alla conclusione del procedimento dalla formulazione di pareri negativi, quando questi non coinvolgono valori particolarmente protetti.
Quanto alla sua natura, essa ha, secondo l’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. VI, 15.7.2010, n. 4576 con ampio riferimento di supporto) natura dicotomica, in quanto la determinazione della conferenza, anche se di tipo decisorio, non costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento, anche se momento costitutivo della determinazione suddetta.
La conclusione del procedimento
Con l’acquisizione del parere della conferenza dei servizi e di altri che le normative particolari richiedano, interviene la validazione conclusiva del progetto secondo quanto prevede l’art. 55 del Regolamento e, a mente dell’art. 59, il progetto medesimo viene posto in gara per l’affidamento dei lavori.
Il contenzioso
L’attività di progettazione rientra nelle materie per le quali, in caso di controversia, vi è la devoluzione in via di giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo.
Tanto per gli interventi c.d. ordinari, quanto per la progettazione degli interventi classificati strategici si applicano i termini ridotti anche per la proposizione del ricorso, ai sensi degli artt. 243-bis del Codice, degli artt. 133, 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010.
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