Si tratta di un provvedimento suddiviso in 6 articoli che stabilisce finalità, compiti e raggio d’azione della Stazione Unica Appaltante (SUA).
A livello regionale dovranno essere istituite una o più SUA con l’obiettivo di rendere più penetrante l’attività di prevenzione e contrasto ai “tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l’ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.”
L’art. 2 elenca i soggetti che potranno aderire, in via facoltativa, alle SUA, ovvero: le Amministrazione dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, e gli altri soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti.
Il successivo art. 3 stabilisce quale dovrà essere l’attività delle SUA. Si tratta infatti di centrali di committenza con il compito di:
a) collaborare con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
b) concordare con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
c) collaborare nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
d) collaborare nella redazione del capitolato speciale;
e) definire, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
f) definire in caso di criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
g) redigere gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
h) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicita' e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
i) nominare la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
l) curare gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
m) collaborare con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
n) curare, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attivita' utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2;
o) trasmettere all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
Il decreto (art. 4) stabilisce inoltre che i rapporti tra e l’ente aderente dovranno essere regolati da convenzioni che definiranno l’ambito di operatività della SUA, le modalità di rimborso dei costi da essa sostenuti, la spettanza degli eventuali oneri in ordine ai contenziosi nonché l’obbligo per l’ente aderente di comunicare alla SUA l’elenco dei contratti per i quali si prevede l’affidamento, oltre a qualsiasi altra informazione utile relativa all’esecuzione dei contratti.
Gli articoli 5 e 6 mettono invece in luce i compiti delle Prefetture, che dovranno esercitare delle forme di controllo sull’attività delle SUA, richiedendo “ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata”, e monitorando ogni passaggio della procedura di gara.
©RIPRODUZIONE RISERVATA