Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 6.10.2011; la disciplina transitoria è stabilita dall’art. 36 (Disposizioni transitorie e finali): in buona sostanza le nuove norme si applicheranno solo ai procedimenti che saranno instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della novella. I “vecchi” procedimenti, al contrario, proseguiranno seguendo le regole ormai abrogate o modificate.
Il legislatore ha riposto molta fiducia nel testo normativo che ha lo scopo di ricondurre a soli tre modelli processuali (quello ordinario di cognizione, quello del rito del lavoro, e quello del rito sommario di cognizione) un gran numero di procedimenti speciali.
Più precisamente, per usare le parole della Relazione illustrativa, il Governo ha inteso attuare la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito ordinario di cognizione, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro e nel rito sommario di cognizione.
Tuttavia, si tratta solo di un primo passo verso una più ampia opera di semplificazione, perché invero residuano un gran numero di materie regolate da peculiari riti processuali.
Aspetto di cui il legislatore è pienamente consapevole: infatti, sempre secondo illustrativa, il decreto legislativo non esaurisce i possibili interventi di semplificazione e di razionalizzazione del sistema processuale civile, tenuto conto della scelta operata dalla legge delega di escludere dal suo ambito di applicazione le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (in tema di cambiali), nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (in tema di assegni), nella legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Si tratta comunque di un testo, composto da 36 articoli, piuttosto complesso, che dovrà essere attentamente valutato.
In questa occasione, con la quale si intende più che altro segnalare la novità legislativa (una delle tante, anzi tantissime, di quest’ultimo periodo), è opportuno precisare che il nuovo corpo normativo non va ad incidere direttamente sul codice di procedura civile; anzi, l’intenzione del legislatore è stata proprio quella di creare un testo normativo in rapporto di complementarità rispetto al codice di rito, in sostanziale prosecuzione del libro IV del medesimo codice.
©RIPRODUZIONE RISERVATA