Per una migliore comprensione della sentenza in commento sembra opportuno riportare il testo dell’articolo 334 c.p.c. (Impugnazioni incidentali tardive) secondo il quale “1. Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine (c.p.c. 326 ss.) o hanno fatto acquiescenza alla sentenza (c.p.c. 329). 2. In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia”.
Con tale articolo il legislatore ha voluto favorire l’accettazione della sentenza e la conseguente formazione del giudicato. In tal modo si evita che la parte potenzialmente interessata ad accettare la sentenza possa essere indotta cautelativamente a proporre ugualmente l’impugnazione, al fine di evitare il rischio di non essere in grado di apprestare idonea difesa nel caso di impugnazione principale proposta dalla controparte nell’imminenza della scadenza del termine previsto.
La vicenda, oggetto della sentenza, trae origine dalla proposizione di un ricorso in Cassazione presentato da un Comune in seguito ad una sentenza della Corte di Appello che aveva determinato l’indennità di espropriazione. Avverso il ricorso principale veniva proposto ricorso incidentale.
Successivamente il Comune depositava atto di rinuncia al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio anche con riferimento al ricorso incidentale in quanto tardivo. Avverso tale richiesta si opponeva la controricorrente.
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite al fine di ottenere una pronuncia relativamente alla possibilità di estendere la sanzione di inefficacia della impugnazione incidentale tardiva, prevista espressamente dall’articolo 334 c.p.c. per l’ipotesi di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale, anche alla diversa ipotesi di rinuncia al ricorso principale.
Le Sezioni Unite preliminarmente sottolineano come già in passato era stato espresso l’orientamento secondo cui sussiste una equivalenza, ai fini dell’applicazione del secondo comma dell’articolo 334 del c.p.c., tra l’ipotesi di improcedibilità e quella di inammissibilità espressamente prevista dalla legge. In tale ipotesi, precisa , esiste un connotato assolutamente comune sotto il triplice aspetto del momento dell’insorgenza, dell’ambito di incidenza, della non volontarietà degli effetti venutesi a determinare, in quanto “In entrambi i casi, infatti: a) il vizio attiene al procedimento di impugnazione; b) si manifesta fin dal momento del suo insorgere e prima della trattazione del merito; c) l’esito di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso principale non è direttamente riferibile alla volontà della parte, non essendo riconducibile all’espressione di un diritto potestativo”.
Tale connotazione distingue le ipotesi di inammissibilità e di improcedibilità dell’impugnazione principale, da un lato, e di rinuncia dall’altro, atteso il dato volontaristico che caratterizza quest’ultima. Attribuire la medesima sanzione di inefficacia anche all’ipotesi di rinuncia, finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva alla esclusiva volontà dell’impugnante principale.
Per tale ragione le Sezioni Unite sottolineano come la proposizione dell’impugnazione incidentale tardiva, rimasta sospesa fino alla proposizione dell’impugnazione principale, una volta esercitata assume la stessa identica collocazione e disciplina riconosciuta all’impugnazione principale.
Sul punto i giudici hanno precisato “[…]sembra dunque potersi concludere che il secondo comma dell’articolo 334 c.p.c. non possa trovare applicazione nel caso di rinuncia al ricorso principale[…]la ratio della normativa in esame va individuata nell’obiettivo di favorire il formarsi del giudicato, obiettivo che risulterebbe contrastato dal rischio per l’impugnante incidentale di veder vanificato l’esame da parte del giudice del proprio atto di impugnazione, sulla base di una insindacabile scelta in tal senso della controparte.[...]Quanto alla corretta applicazione dei principi del giusto processo, occorre innanzitutto rilevare, per un primo aspetto, che la parte che notifica la sentenza senza proporre impugnazione offre alla controparte la propria accettazione della decisione, offerta che viene fisiologicamente meno una volta proposto da quest’ultima l’appello principale. Il consentire dunque alla parte che ha rifiutato la detta offerta di vanificare la strategia posta in essere da quella che ha provveduto alla notifica della sentenza – e ha quindi proposto impugnazione incidentale solo dopo la constatazione della inutilità della precedente iniziativa – senza alcuna possibilità, per quest’ultima, di svolgere difese o interloquire sul punto, determina un non ragionevole squilibrio fra le posizioni ed i poteri delle parti”.
In conclusione i giudici delle Sezioni Unite hanno risolto la questione sottoposta al loro esame escludendo la possibilità che l’atto di rinuncia del ricorrente principale possa determinare l’inefficacia del ricorso incidentale, con la conseguenza che quest’ultimo deve essere oggetto di apposito esame nel merito.
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