Secondo la parte ricorrente in Cassazione, il Consiglio di Stato – aderendo alla tesi della pregiudiziale amministrativa - avrebbe illegittimamente negato la tutela risarcitoria.
Inoltre, ciò costituirebbe un diniego di giurisdizione, quindi possibile oggetto di cassazione da parte delle Sezioni Unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l'esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l'annullamento dell'atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti (cfr. Cass. S.U. 13 giugno 2006 n. 13659, 23 novembre 2007 n. 24668, 23 dicembre 2008 n. 30254).
risolve dunque il caso richiamando la propria giurisprudenza, secondo cui nel sistema normativo conseguente alla Legge 21 luglio 2000, n. tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. da attività provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando invochi la tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione.
Deve così escludersi la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell'atto illegittimo e dannoso, per cui al giudice amministrativo può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tal caso osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento.
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