L’articolo in oggetto prevede che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme superiori a 10.000 euro, verificano se il beneficiario sia in regola nei confronti di eventuali obblighi di versamento (per somme pari o superiori a 10.000 euro) derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente, non si procederà al pagamento della relativa somma.
Sulla base di tali premesse la circolare fornisce alcuni chiarimenti per risolvere diversi dubbi nati in merito alla corretta applicazione di questa disciplina.
Pagamenti di somme in base a sentenza
Nell’ipotesi in cui una pubblica amministrazione sia condannata al pagamento di una somma di denaro, in forza del dispositivo di una sentenza passata in giudicato, o comunque, in base ad un provvedimento giurisdizionale esecutivo, prima di procedere al pagamento, dovrà effettuare le verifiche previste dall’articolo 48-bis.
La necessità di questa verifica viene ravvisata dal Ministero nella circostanza che “… si reputa del tutto coerente che un provvedimento giurisdizionale definitivo avente efficacia esecutiva e contenente la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di una somma pecuniaria possa essere adempiuto non solo mediante il materiale trasferimento di denaro al soggetto beneficiario, ma anche attraverso una compensazione – volontaria o legale- tra il debito e l’eventuale credito dell’Amministrazione nei confronti dello stesso beneficiario. D’altro canto, che l’obbligo scaturente da una sentenza passata in giudicato, o comunque esecutiva, possa considerarsi adempiuto per effetto di un’eventuale compensazione tra debito e credito, al pari di ogni altra obbligazione, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità”.
Somme assegnate dal giudice dell’esecuzione
Spesso accade che la Pubblica amministrazione assuma la qualità di terzo pignorato a seguito di un’ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione e che quindi si trovi a dover pagare le somme dovute anziché al creditore originario, al creditore assegnatario in virtù dell’ordinanza.
In questo caso sono stati espressi dubbi in merito alla necessità, o meno, di effettuare le verifiche di cui al d.m. 40/2008 nei confronti del creditore originario.
Sul punto la circolare sottolinea come “…dal punto di vista soggettivo il creditore assegnatario (pignorante) subentra all’originario beneficiario (pignorato) quale parte nel rapporto di credito nei confronti dell’Amministrazione debitrice, tanto che l’eventuale pagamento effettuato all’originario creditore , in costanza di pignoramento, non avrebbe alcuna efficacia liberatoria”.
Per queste ragioni, la verifica di cui all’articolo 48-bis, non dovrà essere effettuata nei confronti del creditore originario, mentre al contrario dovrà essere effettuata nei confronti del creditore assegnatario.
Incentivi e finanziamenti alle imprese
Alcuni dubbi sono sorti per quanto riguarda la necessità di eseguire i controlli in oggetto, a favore di quelle imprese che siano beneficiarie di contributi, incentivi, sovvenzioni o finanziamenti a fondo perduto comunque denominati.
Sul punto la circolare chiarisce che bisognerà distinguere tra le ipotesi in cui questi incentivi e/o finanziamenti siano fissati dalla legge in modo diretto e automatico, senza dunque alcuna possibilità di apprezzamento, dall’ipotesi in cui l’erogazione del contributo o della sovvenzione sia rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione.
Solo in questo secondo caso l’ente erogante potrà effettuare i controlli ex art. 48-bis, in quanto nell’ipotesi in cui il finanziamento sia stabilito direttamente dal legislatore si ritiene che “…l’interesse pubblico sotteso all’erogazione delle provvidenze economiche sia preminente rispetto alla procedura di verifica delineata dal decreto ministeriale n. 40/2008, per cui non ricorre l’obbligo di espletarla”.
Trattamento delle irregolarità
Infine la circolare stabilisce la procedura che i soggetti preposti ai controlli di regolarità amministrativo-contabile devono eseguire nel caso in cui verificano che una pubblica amministrazione abbia proceduto al pagamento di una somma di denaro, omettendo i controlli di cui all’articolo 48-bis.
La procedura in oggetto deve essere seguita prima di segnalare il relativo inadempimento alla Corte dei Conti.
Non appena venga ravvisata l’omissione della verifica di cui all’articolo 48-bis, i soggetti preposti ai controlli, dovranno invitare la Pubblica Amministrazione a fornire tutte le indicazioni necessarie volte ad accertare, o escludere, i presupposti di una effettiva ipotesi di danno erariale.
In assenza di chiarimenti, i soggetti preposti ai controlli devono invitare la Pubblica Amministrazione a formulare un’ apposita istanza ad Equitalia Servizi S.p.A. al fine di accertare se “…il beneficiario del pagamento si trova attualmente in posizione di inadempienza rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore all’importo di diecimila euro – sino, ovviamente, all’importo del pagamento – e, nel solo caso affermativo, se tale posizione di inadempienza era già esistente, sulla base dell’obbligo derivante dalle medesime cartelle, all’epoca in cui è stato effettuato il pagamento”.
Ove in seguito alla risposta di Equitalia si ravvisi un perdurante stato di inadempimento a carico del beneficiario, si dovrà procedere a trasmettere apposita segnalazione alla competente Procura regionale della magistratura contabile.
Medesima segnalazione dovrà essere effettuata nel caso in cui l’Amministrazione interessata non attivi il procedimento, sopra delineato, presso Equitalia.
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