L’accertata carenza di organico
Il Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, D.P.R. n. 207/2010, dispone agli artt. 120 e 282 che l’accertata carenza di organico, di cui all’art. 84, comma 8, del Codice è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente ovvero è attestata dall’organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione aggiudicatrice. In tal caso l’atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l’espletamento dell’incarico.
Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L’incarico è oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell’art. 84, comma 8, secondo periodo, del Codice, nel caso di interventi complessi di cui all’art. 3, comma 1, lett. l) del Regolamento, ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli artt. 144, 153 e 176 del Codice.
Nel caso di contratti pubblici relativi a forniture e servizi è possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell’art. 84, comma 8, secondo periodo, del Codice, nel caso di contratti di cui all’art. 300, comma 2, lett. b) del Regolamento ovvero nel caso di servizi o forniture di importo superiore a 1.000.000 di euro.
Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 84, commi 4, 5 e 7, del Codice.
Criteri di selezione delle offerte
Per quanto attiene ai contratti relativi a lavori nei settori ordinari, l’art. 118 dispone che quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso, l’autorità che la presiede aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale:
– sull’elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura;
– sull’importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo.
Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile.
Qualora la procedura è aggiudicata con il metodo dell’offerta a prezzi unitari i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori redatta secondo le indicazioni e con le modalità previste dall’art. 119 del Regolamento che ricalca sostanzialmente quanto previsto dall’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 120 del Regolamento dispone che i “pesi” o “punteggi” da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in “sub-pesi” o “sub-punteggi”, di cui all’art. 83, commi 1 e 4, del Codice e indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) e c), del Codice i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque.
Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’art. 2, comma 2, del Codice nonché l’art. 69 del Codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione:
a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all’art. 83, comma 1, lett. e) del Codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11.4.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8.5.2008, e successivi decreti attuativi, nonché, ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, ai criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico;
b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’Allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’art. 121 (Offerte anomale) del Regolamento.
L’Allegato G ripropone i metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa previsti dall’Allegato B del D.P.R 554/1999. Infatti dispone che il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida indicate nel medesimo allegato, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, il metodo Analityc Hierarchy Process (AHP), il metodo evamix, il metodo Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) da indicarsi nel bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito.
Con riferimento al metodo aggregativo compensatore, l’Allegato G, rispetto a quanto indicato nell’Allegato B del D.P.R. n. 554/1999, prevede che i coefficienti, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione sono determinati attraverso:
1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida del Regolamento;
2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida del Regolamento;
3. la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie;
4. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, previsto dal bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito.
Le linee guida per l’applicazione del metodo del confronto a coppie ricalcano le linee guida contenute nell’Allegato A al D.P.R. n. 554/1999.
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, i coefficienti sono determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
Per quanto attiene ai contratti pubblici relativi a forniture e servizi nei settori ordinari l’art. 283 dispone che in caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all’art. 83, commi 1 e 4, del Codice, e indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, devono essere globalmente pari a cento. Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’art. 2, comma 2, del Codice nonché dell’art. 69 del Codice. In una o più sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell’art. 84 del Codice, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’Allegato P.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato utilizzando a scelta della stazione appaltante:
I) uno dei metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, per esempio, il metodo Analityc Hierarchy Process (AHP), il metodo evamix, il metodo Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS);
II) la seguente formula:
C(a) = ∑ n [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑ n = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa attraverso:
1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate nell’allegato G del Regolamento;
2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate nell’allegato G del Regolamento;
3. la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;
4. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti previsto dal bando di concorso
5. o nella lettera di invito.
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, attraverso la seguente formula:
V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = valore offerto dal concorrente a
Rmax = valore dell’offerta più conveniente.
Ovvero, per il solo elemento prezzo, attraverso la seguente formula:
Ci (per Ai < = Asoglia) = X* Ai/Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai – Asoglia)/(Amax – Asoglia)]
Dove:
Ci = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata)
In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall’art. 284 (Offerte anomale) del Regolamento.
Nel caso di aggiudicazione dell’offerta con il criterio del prezzo più basso, l’autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna e autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall’art. 284 del Regolamento. Le sedute di gara possono essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
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