Allo scopo, il documento emanato:
-individua i casi di appalto illecito e fraudolento,
-definisce gli obbligi di carattere retributivo connessi all’utilizzazione dell’istituto, e nello specifico ambito dei contratti pubblici richiama le tutele retributive dei lavoratori ai sensi dell’art. 118, comma 6 del D. lgs. 163/2006,
-si sofferma sulla corretta determinazione del costo degli appalti pubblici, in particolar modo in tutte le ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso,
-affronta la problematica connessa all’istituto della responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, in merito agli oneri di carattere retributivo, contributivo e fiscale derivanti da appalto e subappalto, nell’appalto privato, pubblico, nel caso di cessione del ramo d’azienda e nello specifico dell’attività di vigilanza;
-richiama l’istituto della certificazione secondo le procedure stabilite al Titolo VIII (artt. 75-84) del d.lgs. n. 276/2003, e ai sensi delle modifiche introdotte di recente dal “Collegato Lavoro”, la L. 183/2010.
Al fine della definizione che ne deriva di genuinità dell’appalto, non si può prescindere dalle misure di salute e sicurezza del lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e dell’art. 131 del Codice dei Contratti, nell’ambito di necessaria cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatore e nella predisposizione della sicurezza globale delle opere e dei servizi da realizzare.
La Circolare parte dall’individuazione dei criteri allo scopo di definire un appalto “lecito” e dalla distinzione tra contratto di appalto (che prevede un rilevante impiego di beni strumentali e la sua organizzazione, requisito imprescindibile dell’appalto così definito genuino, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e l’assunzione da parte dell’appaltatore, del rischio d’impresa) (l’oggetto è un “fare”, dunque) e somministrazione di lavoro (in cui l’oggetto è un “dare”) ai sensi del codice civile.
Segue, nel documento, una serie di richiamati interpelli in cui si richiamano i criteri sostanziali distintivi sopra elencati.
Sono criteri formali per la verifica della “genuità” dell’appalto:
-l’iscrizione nel registro delle imprese;
-il libro giornale ed il libro degli inventari;
-il Libro Unico del lavoro;
-il DURC
In mancanza di criteri sostanziali e formali si configura un appalto non genuino.
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