In particolare, tale Titolo affronta la problematica afferente alla documentazione da allegare al contratto di lavori pubblici, disciplinando altresì i profili connessi al regime delle anticipazioni e dei pagamenti in acconto.
Viene infine normata nel medesimo Titolo VII la procedura di affidamento dei lavori strumentali al completamento delle opere in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore.
Documenti e contenuto del contratto
L’art. 137 del Regolamento, rubricato «Documenti facenti parte integrante del contratto», riproduce con i necessari adeguamenti al Codice l’art. 110 del D.P.R. 554/1999 ed elenca al comma 1 i documenti che formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e che devono essere ivi espressamente richiamati.
A differenza di quanto previsto dall’art. 110 del D.P.R. 554/1999, la disposizione in commento prevede che il capitolato generale sia da considerarsi parte integrante del contratto solo nell’ipotesi in cui tale documento risulti «menzionato nel bando o nell’invito», e ciò in considerazione del fatto che il Codice, innovando rispetto al passato, ha inteso attribuire valenza negoziale e non regolamentare al capitolato generale di appalto (si veda, in tal senso, l’art. 5, commi 8 e 9 e l’art. 253, comma 3 del Codice, che sanciscono la piena applicabilità del capitolato generale solo ove espressamente richiamato dagli atti di gara predisposti dalle stazioni appaltanti), il tutto in una logica di semplificazione che passa anche attraverso la riduzione del numero delle fonti normative eteronome.
Altra innovazione rispetto alla precedente disciplina normativa è rappresentata dall’inclusione, in aggiunta agli atti e ai documenti già previsti dall’art. 110 del D.P.R. 554/1999 (trattasi, più precisamente, del capitolato speciale, degli elaborati grafici progettuali, dell’elenco prezzi unitari, dei piani di sicurezza e del cronoprogramma delle lavorazioni), anche delle relazioni afferenti agli elaborati progettuali e delle polizze di garanzia.
Da un punto di vista generale, occorre rilevare che né il Codice né il Regolamento disciplinano le caratteristiche e le modalità di redazione del capitolato speciale e del contratto; nella prassi, tuttavia, tali documenti possono differenziarsi in relazione alle diverse procedure di gara e ai relativi criteri di aggiudicazione.
Funzione del capitolato speciale è generalmente quella di fornire agli operatori economici, soprattutto nelle procedure aperte e ristrette, nell’accordo quadro e nel dialogo competitivo, tutti gli elementi essenziali cui la stazione appaltante si deve attenere ai fini dell’individuazione del proprio contraente, il tutto nel rispetto del principio di non discriminazione dei diversi concorrenti.
Mentre il successivo comma 2 dell’art. 137 del Regolamento precisa che sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati dal comma precedente, sono stati introdotti i commi 3 e 4 recanti chiarimenti in merito alla tenuta e al novero degli ulteriori documenti che è possibile allegare al contratto, di cui occorre peraltro far menzione all’interno degli atti di gara nell’ipotesi in cui si intenda attribuire, agli stessi, valore di atto negoziale.
In particolare, viene specificato al comma 3 che solo il capitolato speciale e l’elenco dei prezzi unitari devono essere materialmente allegati al contratto, potendo gli altri documenti indicati dal comma 1 essere conservati dalla stazione appaltante, purché controfirmati dai contraenti, mentre il comma 4 stabilisce che in relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara possono essere allegati agli atti della procedura (sempre nel rispetto delle formalità sopra indicate) anche altri documenti diversi dagli elaborati progettuali.
L’art. 138 del Regolamento («Contenuto dei capitolati e dei contratti») affronta la tematica relativa al contenuto dei capitolati e dei contratti, nella cui predisposizione le stazioni appaltanti sono necessariamente tenute ad attenersi alle disposizioni del Codice, il tutto nell’ottica di individuare con certezza gli elementi posti a base del contratto e di prevenire il fenomeno di modificazione delle opere affidate in appalto in corso d’opera dovuto a carenze progettuali o alla indeterminatezza degli elementi posti a base dell’affidamento, con conseguente possibilità di modificazione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni nonché di richiesta di maggiori oneri.
In particolare, viene stabilito al comma 1 che il capitolato generale debba normare, fra l’altro, la conduzione del cantiere e dei lavori da parte dell’esecutore, le spese di contratto di registro e accessorie, le modalità di indicazione delle persone autorizzate a riscuotere per conto dell’affidatario, le modalità operative di esecuzione delle opere oggetto di affidamento (ivi inclusa la provvista e la provenienza dei materiali), nonché la responsabilità e gli obblighi dell’esecutore per i difetti di costruzione.
Il successivo comma 2 prevede poi che il capitolato speciale e il contratto (e, qualora richiamato negli atti di gara, anche il capitolato generale, con riferimento alle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali) sono tenuti a precisare il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede – in virtù dei poteri al medesimo attribuiti – le proroghe, i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i termini previsti o siano ordinate in carenza dei presupposti prescritti dalla legge, i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore nonché le modalità di riscossione dei corrispettivi di appalto.
Il comma 3, di nuova introduzione rispetto al precedente contenuto del D.P.R. 554/1999, prevede che per la definizione dei contenuti del capitolato e dei contratti le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, e ciò al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di utilità sociale e di tutela della salute di cui all’art. 2 («Principi»), comma 2 del Codice, nonché del principio di massima accessibilità dei disabili alle infrastrutture pubbliche e di tutela ambientale di cui all’art. 69 («Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito») del medesimo Codice.
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