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Codice delle leggi antimafia
È stata pubblicata nella G.U. n. 196 del 23 agosto 2010 la Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
Si tratta di un importante intervento che, da un lato, mira alla ricognizione della normativa di settore e alla programmazione di nuovi interventi normativi, delegati al Governo, finalizzati al rafforzamento delle misure di contrasto alla criminalità organizzata, e, dall’altro, introduce rilavanti norme, immediatamente produttive di effetti.
In particolare, quanto al primo profilo, l’art. 1 del provvedimento prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Tale codice dovrà, tra l’altro, realizzare una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale, nonché l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.
Le novità riguarderanno anche le documentazioni antimafia.
Infatti, la norma contiene un’ulteriore delega al Governo ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni.
In tale ultimo quadro il Governo dovrà tenere conto, tra l’altro, dei principi di aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, istituendo inoltre una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e prevedendo l’immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale, con riferimento a tutti i rapporti, anche già instaurati, con la pubblica amministrazione.
La validità della documentazione antimafia sarà estesa ad un anno, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa e ferma la previsione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura – U.T.G. che ha rilasciato l'informazione, l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa.
Ma oltre alle citate previsioni che necessitano di un ulteriore intervento normativo del Governo, alcune importanti norme introducono delle novità di immediato vigore.
