Questa la decisione del Tar Roma, sez. III, del 1 giugno 2011, n. 9714, che interviene su alcune disposizioni del nuovo regolamento sui contratti pubblici, prima ancora della sua entrata in vigore (= 8 giugno 2011).
Nel caso in esame, una società organismo di attestazione (Soa) aveva chiesto delucidazioni al Ministero dello sviluppo economico in ordine alla possibilità di offrire la propria prestazione in deroga al sistema di tariffa minimo obbligatorio previsto dal DPR n. 34/2000, ora recepito dagli artt. 70, 71, 73 del D.p.r. 207/2010.
Secondo la richiedente infatti il regime dei minimi tariffari era in contrasto con le disposizioni del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con L. n. 248/2006.
L’art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, stabilisce infatti che:
“In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;”
La posizione della Soa trovava inoltre il parere contrario dell’Autorità, che riteneva inderogabile il regime dei minimi tariffari previsto dal nuovo Regolamento.
I giudici amministrativi romani, chiamati a decidere sulla questione, considerano l’attività di certificazione delle Soa al pari delle altre attività intellettuali.
Sul punto affermano infatti che:
“I) la menzionata disposizione di cui al decreto Bersani stante la genericità con cui è stata formulata è in grado di applicarsi anche alla fattispecie in esame, atteso che non può essere seriamente contestato che l'attività espletata dalle soa ben può essere considerata un'attività intellettuale;
II) la circostanza addotta, peraltro, senza alcuna valida argomentazione a sostegno dalle intimate amministrazioni secondo cui la disposizione de qua si applicherebbe unicamente all'esercizio delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi od elenchi sottoposti al controllo dei rispettivi ordini o collegi professionali, omette di considerare che anche per le soa è previsto un albo delle stesse gestito dall'Autorità di Vigilanza.”
La decisione in commento stabilisce dunque l’illegittimità del regime dei minimi tariffari inderogabili fissato per le SOA dal D.p.r. n. 207/2010 perché in contrasto con l’art. 2 del D.L. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006.
Non è infatti sostenibile, come ha fatto nel corso del giudizio l’Autorità, che l’apertura di uno specifico settore economico alla concorrenza determini automaticamente uno scadimento sotto il profilo qualitativo del servizio offerto.
Di converso, il principio di libera concorrenza, di derivazione comunitaria, è uno dei principi cardine del Trattato che istituisce la Comunità europea e trova la propria ratio proprio nella necessità di apportare un miglioramento del servizio offerto agli operatori economici, che si riflette indirettamente su tutti i cittadini dell’Unione.
La più ampia ed estesa applicazione del principio di libera concorrenza è dunque auspicabile in qualsiasi ambito del mercato economico europeo.
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