In data 30 aprile 2008, l’impresa ricorrente presentava istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali, lavaggio e bonifica in un Comune situato nella regione Veneto.
A causa dell’inerzia dell’amministrazione regionale, l’impresa proponeva ricorso avverso il silenzio e contestualmente chiedeva il risarcimento del danno. La regione Veneto si costituiva in giudizio depositando la deliberazione con cui, in data 27 ottobre 2009, era stato approvato l’intervento richiesto. Per tale ragione il T.A.R. adito dichiarava cessata la materia del contendere e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno in quanto incompatibile con la natura accelerata e semplificata del rito avverso il silenzio.
Avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria, l’impresa proponeva appello.
Il Consiglio di Stato, preliminarmente ha sottolineato come in base alle nuove disposizioni previste dall’articolo 32 del codice del processo amministrativo, deve sempre ritenersi ammesso il cumulo di più domande assoggettate a riti diversi, precisando che “In particolare, l’art. 117, comma 6, del Codice ha previsto che, se l’azione di risarcimento del danno è proposta congiuntamente a quella avverso il silenzio, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria”.
Per quanto attiene al merito della controversia, il Consiglio di Stato ha riconosciuto e accertato la sussistenza di un ritardo di oltre un anno nel rilascio dell’autorizzazione e l’imputabilità della colpa in capo all’amministrazione regionale, specificando altresì come il danno può comunque essere risarcito anche ove l’impresa non abbia più ritenuto opportuno iniziare l’attività proprio a causa del ritardo con cui è stata rilasciata l’autorizzazione. Ed infatti “Deve, quindi, ritenersi che il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione è imputabile soggettivamente alla regione Veneto e che non sussiste alcun valido elemento idoneo a escludere la colpa dell’amministrazione per il ritardo. L’accertamento della sussistenza di un ritardo di oltre un anno nel rilascio dell’autorizzazione e l’imputabilità del ritardo al Comune non risolvono tutte le problematiche della presente controversia, che attiene al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa di tale ritardo. Nel caso di specie, ricorre l’ipotesi in cui il privato invoca la tutela risarcitoria per i danni conseguenti al ritardo con cui l'amministrazione ha adottato un provvedimento a lui favorevole, ma emanato appunto con ritardo rispetto al termine previsto per quel determinato procedimento. Il ritardo procedimentale ha, quindi, determinato un ritardo nell’attribuzione del c.d. “bene della vita”, costituito nel caso di specie dalla disponibilità dell’autorizzazione per l’esecuzioni di lavori di realizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti. In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell’ammettere il risarcimento del danno da ritardo (a condizione ovviamente che tale danno sussista e venga provato) e l’intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. La norma presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (Cons. Giust. Amm. reg. Sic., 4 novembre 2010 n. 1368, che, traendo argomenti dal citato art. 2-bis, ha aggiunto che il danno sussisterebbe anche se il procedimento autorizzatorio non si fosse ancora concluso e finanche se l’esito fosse stato in ipotesi negativo)[…]Ogni cittadino e ogni impresa hanno diritto ad avere risposta dalle amministrazioni alle proprie istanze nel termine normativamente determinato e ciò proprio al fine di programmare le proprie attività e i propri investimenti; un inatteso ritardo da parte della p.a. nel fornire una risposta può condizionare la convenienza economica di determinati investimenti, senza però che tali successive scelte possano incidere sulla risarcibilità di un danno già verificatosi.”.
Per quanto attiene alla prova del risarcimento del danno, il Consiglio di Stato ha però precisato come il ricorrente debba comunque fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno, non potendosi invocare, in assenza di prove, né una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. né la consulenza tecnica d’ufficio.
Per tale ragione i giudici non hanno accolto la richiesta di risarcimento del danno della ricorrente sia per gli asseriti costi sostenuti per varie consulenze che in riferimento ai mancati utili. Ed infatti per tali danni non era stato dimostrato né l’effettivo nesso causale con la condotta dell’amministrazione nè soprattutto era stata fornita adeguata giustificazione.
Al contrario i giudici dell’appello hanno riconosciuto il risarcimento del danno per quanto attiene agli interessi passivi corrisposti dalla ricorrente e non contestati dall’amministrazione regionale. Secondo la sezione V “Infatti, proprio sulla base della possibilità prospettata di non dare corso all’investimento, il tempestivo rilascio dell’autorizzazione avrebbe messo in condizione l’impresa di rispettare il proprio programma di investimento, mentre il ritardo ha determinato uno sfasamento tra ricorso al credito e attuazione dell’intervento, che ha certamente determinato un danno all’impresa ricorrente, che – ove avesse conosciuto i reali tempi di durata del procedimento amministrativo – avrebbe potuto desistere dall’investimento o comunque non ricorrere subito al finanziamento, non pagando in entrambi i casi gli interessi passivi in questione”.
In definitiva con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha riconosciuto come anche il ritardo della Pubblica Amministrazione può essere risarcito dal momento che “…il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione dei piani finanziari relativi a qualsiasi intervento…”, ma è onere del ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno.
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