Con questa decisione (sentenza n. 3135 del 25 maggio 2011) il Consiglio di Stato sez. IV ha accolto l’appello promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza del T.A.R. Lazio che lo aveva condannato al pagamento delle indennità sostitutive per ferie non godute in favore di ex dipendenti della soppressa AGENSUD (Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno).
I ricorrenti avevano promosso il ricorso al fine di ottenere il pagamento delle indennità in quanto l’agenzia, oggi soppressa, nel 1993 avrebbe goduto delle loro prestazioni lavorative senza corrispondere alcun indennizzo per i periodi feriali durante i quali le prestazioni si erano svolte.
Il Ministero si era difeso sostenendo che i ricorrenti non avevano allegato alcuna prova dal quale si potesse evincere il mancato godimento delle ferie spettanti per motivi di servizio.
Il Consiglio di Stato, ribaltando la decisione del primo grado, ha da subito chiarito come anche nel processo amministrativo, tanto più quando si controverte su diritti soggettivi, vige il principio dell’onere della prova sancito dagli articoli 2697 c.c. e 115 del c.p.c..
Secondariamente ha precisato come la circostanza che in materia di allegazioni documentali l’amministrazione spesso si trovi in una posizione di supremazia, non può ridurre l’onere della prova del ricorrente ad una mera esposizione di asserzioni o congetture.
Sul punto la IV sezione ha precisato “Pertanto può affermarsi che, soprattutto quando i mezzi di prova risultino nella disponibilità esclusiva dell'amministrazione intimata in giudizio, il sistema probatorio nel processo amministrativo è retto, più che dallo stretto principio dispositivo, dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice (tra molte, di recente C. Stato, V, 7 ottobre 2009, n. 6118; in precedenza, IV, 22 giugno 2000, n.. 3493; V, 24 aprile 2000, n.2429; 3 novembre 1999, n. 1702). Va peraltro, immediatamente chiarito che detto temperamento non si traduce nella possibilità, per il ricorrente, di limitarsi a esporre mere asserzioni o congetture, che affidino interamente all’attività istruttoria giudiziale l’accertamento della loro eventuale fondatezza. E’ palese, infatti, che una siffatta opzione si tradurrebbe nella inversione del principio dell'onere della prova come regolato dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c , dove, invece, il principio con metodo acquisitivo non può mai tradursi in una assoluta e generale inversione di tale onere (Tar Lazio, Roma, sez. II, 21 maggio 2008, n.4792): tra altro, la dilatazione dell'oggetto dell'istruttoria giudiziale renderebbe il rimedio (del metodo acquisitivo) in concreto non utilmente esercitabile. Ne consegue che, nel processo amministrativo, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente deve avanzare almeno un principio di prova, perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (da ultimo, C. Stato, V, 7 ottobre 2009 , n. 6118; in precedenza, tra tante, 27 marzo 2001, n. 1730; 15 giugno 2000, n. 3317; 13 luglio 1992, n. 637; 23 aprile 1991, n.636; 25 giugno 1990, n. 581; Tar Lazio, 1,10 aprile 1987, n. 791)”.
Alla luce di tali principi la IV sezione ha sottolineato come nel ricorso i ricorrenti non hanno fornito alcun prova sostanziale dell’esistenza del credito vantato, poiché i tabulati forniti erano privi di sottoscrizione, non era indicato l’ente o il soggetto dal quale provenivano, né erano indicati i corrispondenti periodi in cui non erano state godute le ferie. Le medesime considerazioni sono state svolte anche verso un documento proveniente dalla C.E.D. della Ragioneria Generale dello Stato.
In conclusione i giudici del Consiglio di Stato hanno chiarito come nel processo amministrativo, anche se l’amministrazione si trova in una situazione di supremazia nella produzione documentale, il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova per poter mettere il giudice nelle condizioni di esercitare i propri poteri istruttori.
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