Nel 1989 un Comune concedeva ad una società, per un periodo di 10 anni, la coltivazione di una cava per inerti ricadente all’interno dell’area comunale.
Nel 1999 veniva concessa una proroga della concessione per un ulteriore periodo di 10 anni dove tuttavia veniva specificato come tale concessione non avrebbe potuto superare il periodo di 20 anni stabilito dalla L.R. n.54 del 26 luglio 1983. Nel medesimo provvedimento veniva precisato che nell’ipotesi in cui al termine del 10° anno lo sfruttamento della cava non fosse terminato secondo quanto disposto dal progetto già autorizzato dalla Regione, la convenzione sarebbe stata rinnovata automaticamente di ulteriori 10 anni.
Nel 2009 la società concessionaria della cava, comunicava alla Regione ed al Comune l’intento di avvalersi della prevista proroga decennale della concessione. Tale proroga veniva negata poiché ai sensi dell’articolo 20 della L.R. n. 54/1983 non era possibile rilasciare la concessione o l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di coltivazione dei giacimenti per un periodo superiore a venti anni.
In seguito a tale provvedimento veniva attivata la procedura per l’emanazione di un bando di gara finalizzato ad una nuova concessione dell’attività estrattiva.
Contro i provvedimenti adottati dal Comune la concessionaria proponeva ricorso dinanzi al T.A.R..
Il T.A.R. adito accoglieva il ricorso della società concessionaria, e avverso tale sentenza veniva proposto appello da parte dell’ente comunale.
I giudici della V sezione ribaltando la decisione del T.A.R., hanno sostenuto come la proroga della concessione in oggetto non fosse possibile sia per il limite ventennale fissato dalla normativa regionale che in forza del principio generale del divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici.
Sul punto i giudici dell’appello hanno precisato come “Dall’esame della disposizione si ricava :a)la regola generale secondo cui la durata della concessione non può valicare il limite ventennale; b) l’eccezionale possibilità della proroga solo per effetto di determinazione espressa a seguito di domanda di parte. Dalla combinazione di tali prescrizioni si ricava il divieto di proroga tacita delle concessioni a seguito del decorso dell’arco temporale di venti anni.[…]Si deve quindi convenire che la regola esposta dalla legge regionale si armonizza con il principio generale, da ultimo sancito dall’art. 57, comma 7, del codice dei contratti pubblici che vieta il rinnovo tacito delle stipulazioni contrattuali. Il rinnovo tacito altro non è che una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi ammesse dal diritto comunitario (Cons. di Stato, sez. VI, n. 6458 del 31 ottobre 2006). L’eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l’art. 6 della legge n. 537/1993 e poi con l’art. 23 legge 62/2005 al fine di adeguare l’ordinamento interno ai precetti comunitari, ha quindi valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici.[…] In definitiva la legislazione vigente, partendo dal presupposto che la procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto sottrarrebbe in modo intollerabilmente lungo un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato, non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica”.
L’analisi dei giudici della V sezione non si ferma solo a livello della normativa nazionale, ma analizzando in maniera dettagliata la normativa e la giurisprudenza comunitaria viene altresì precisato come il divieto di proroga tacita dei contratti pubblici sia espressione di un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed estensibile quindi anche alle concessioni di beni pubblici (così Cons. Stato , sez. VI, 21 maggio 2009 , n. 3145; n. 3642/2008; Cons. Stato, V, n. 2825/2007; VI, n. 168/2005).
Ed infatti i giudici precisano come l’applicazione al caso di specie dei principi di evidenza pubblica trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area pubblica si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, e di conseguenza anche in tal caso deve essere adottata una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione.
In base alle considerazioni sopra esposte i giudici hanno dunque riconosciuto la legittimità del divieto di proroga disposto dal Comune proprio in considerazione del superamento del tetto dei venti anni, precisando altresì come l’originale clausola convenzionale recante la proroga tacita, in quanto contrastante con il ricordato precetto normativo di derivazione comunitaria, debba considerarsi nulla di pieno diritto con conseguente sostituzione con la norma regionale che consente la proroga solo in via espressa e limitatamente al tempo strettamente necessario per la definizione delle procedure di evidenza pubblica finalizzate alla scelta del concessionario.
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