La questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite è stata avanzata da una regione con regolamento preventivo di giurisdizione, promosso nell’ambito di un giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni assistenziali erogate da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
In particolare la regione deduceva l’invalidità dei relativi contratti in quanto erano stati stipulati in assenza della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente privato.
Sul punto i giudici della Corte Suprema hanno chiarito come:
1) nel settore delle attività negoziali della pubblica amministrazione, spettano al giudice amministrativo le controversie che attengono alla fase preliminare – antecedente e prodromica- inerente la formazione della volontà e la scelta del contraente privato in base alle regole dell’evidenza pubblica.
2) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e quindi anche le controversie concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché quelle rivolte ad accertarne le condizioni di validità e di efficacia posto che anche esse hanno ad oggetto non già i provvedimenti riguardanti la scelta dell’altro contraente, ma il rapporto privatistico discendente dal negozio.
Infine, per quanto riguarda i vizi che possono derivare da irregolare o illegittima procedura amministrativa a monte, le Sezioni Unite hanno precisato come “[…]nell'ambito delle patologie ed inefficacie negoziali, rientrano non soltanto quelle inerenti alla struttura del contratto, siano esse estranee (Cass. sez. un. 4116/2007; 13033/2006; 10994/2006) e/o alla stessa sopravvenute, ma anche quelle derivanti da irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte, perciò comprendenti anche le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti): perciò accertabile incidentalmente da parte di detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento "in parte qua" ad opera del giudice amministrativo (Cass. sez. un. 7578/2009; 27169/2007; 20504/2006; 5179/2004)”.
In conclusione, secondo i giudici della Cassazione, il giudice ordinario può accertare le cause di nullità o invalidità di un contratto pubblico, derivanti da irregolare o illegittima procedura amministrativa a monte, quando il loro accertamento sia finalizzato ad escludere il diritto soggettivo della controparte al pagamento del corrispettivo.
di Fausto Indelicato Avv., Studio legale Rusconi & Partners
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