Le sedute di una commissione giudicatrice, ricorda il collegio, devono ispirarsi al principio di concentrazione e continuità, al fine di assicurare imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza dell’azione amministrativa. In particolare, le operazioni di esame delle offerte tecniche ed economiche devono essere concentrate in una sola seduta , senza soluzione di continuità, al fine di evitare influenze esterne ed assicurare l’indipendenza di giudizio dell’organo giudicante.
Invero, i giudici riconoscono la possibilità di derogare al principio di concentrazione e continuità quando situazioni particolari (complessità delle valutazioni da compiere, elevato numero delle offerte da giudicare, etc..) impediscono, obiettivamente, alle operazioni di svolgersi in un’unica seduta; ciò non toglie, tuttavia, che, anche in tali ipotesi, debba essere garantita l’osservanza del minimo intervallo temporale tra una seduta e l’altra nonché delle massime garanzie di conservazione dei plichi contenenti le singole offerte.
Posto ciò, ad avviso della sezione, sono da considerasi illegittime le operazioni di gara quando – violando il principio di concentrazione - tra due sedute sia intercorso un lungo ed inammissibile intervallo di tempo (nel caso di specie 40 giorni) e non emerga dagli atti alcuna garanzia in ordine alla conservazione dei plichi durante tale lungo periodo in modo da assicurarli da eventuali manomissioni (nella specie risultava mancante nel verbale la traccia della chiusura adeguata dei plichi ovvero del loro affidamento ai fini della custodia a soggetto responsabile, nonché, nel verbale di ripresa delle operazioni, risultava assente la constatazione della loro integrità).
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