Questo è il principio espresso dal T.A.R. Roma, sez. III Quater, con la sentenza n. 1487 del 14 febbraio seguito ad un ricorso presentato da una società che dopo aver superato positivamente, nella seduta pubblica, la verifica della documentazione amministrativa, era stata successivamente esclusa dalla Commissione di gara per alcune irregolarità riscontrate, in sede di riesame e in seduta riservata, della medesima documentazione.
I giudici romani hanno ritenuto illegittimo il riesame effettuato dalla Commissione di gara sottolineando come “La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che la commissione di gara non possa legittimamente operare il riesame della documentazione, al di fuori della contestualità temporale in cui le operazioni per legge (art. 71 R.D. 827/24) devono svolgersi, per riscontrare “ora per allora” la carenza (ovvero al contrario la presenza) di documentazione prodotta (o non prodotta) dai partecipanti alla gara, al fine di escludere (ovvero di riammettere) taluno dei concorrenti, se non fornendo piena prova delle modalità, adeguatamente sicure, con cui sia stata medio tempore conservata la documentazione di gara, così da escludere ogni dubbio sulla sua alterazione, o anche solo alterabilità (si veda, in tal senso, C.G.A. 22 novembre 2001, n. 604; C.G.A. 27 maggio 1997, n. 107; C.G.A. 19 ottobre 2005, n. .G.A. n. 35/2006; si veda anche in proposito CdS, V, n. 8155/2010; n. 2791/2003; n. 661/2000 e TAR CT n. 2284/2008)”.
Per le ragioni sopra esposte, il T.A.R. Roma ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione poiché i documenti erano stati esposti al rischio di manomissione in quanto depositati senza cautele idonee a garantirne l’integrità e la perfetta conservazione.
In conclusione, in un appalto pubblico, il riesame della regolarità della documentazione verificata in seduta pubblica, può avvenire esclusivamente a condizione che la stazione appaltante abbia adottato adeguate misure di conservazione dei plichi con le offerte e con la documentazione delle imprese partecipanti.
Fausto Indelicato Avv., Studio legale Rusconi & Partners
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