Questo è il principio espresso con la sentenza n. 4278 del 14 luglio 2011 dai giudici della VI sezione del Consiglio di Stato in accoglimento di un ricorso presentato da una società che era stata esclusa da una gara sulla base delle disposizioni contenute nella lettera di invito.
La lettera d’invito, impugnata insieme al provvedimento di esclusione, prevedeva che i partecipanti dovessero avere la disponibilità dei mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto esclusivamente per proprietà o avvalimento.
La società ricorrente riteneva illegittima questa richiesta in quanto più restrittiva rispetto ai requisiti di ammissione previsti dal bando nel quale, ad eccezione dei mezzi necessari per una particolare tipologia di trasporto, tutti gli altri lavori potevano essere eseguiti anche con mezzi che erano nella disponibilità dei partecipanti tramite noleggio.
La VI sezione, accogliendo la tesi della ricorrente, ha sottolineato come la disposizione in oggetto si riferisse solo ad una particolare tipologia di trasporto e che non poteva essere genericamente estesa a tutti gli altri mezzi necessari per la realizzazione dell’appalto.
Ed infatti “Osserva, in conclusione, il Collegio che la lettera di invito contiene una disciplina dei requisiti di ammissione alla procedura più restrittiva di quella prevista dal bando, o meglio dalle sue norme integrative.[…]Trova quindi applicazione il principio, affermato da Cons. Stato, V, 29 marzo 2004, n. 1660, secondo cui in tema di gare pubbliche, nel caso di contrasto tra il bando e la lettera di invito, prevale il primo, quale lex specialis della selezione concorsuale, non modificabile mediante lettera d'invito (nello stesso senso C.G.A., 18 maggio 2005, n. 349, Cons. Stato, II, 7 marzo 2001, n. 149/01)”.
In conclusione secondo il Consiglio di Stato, e in conformità con l’orientamento espresso in precedenza dalla stessa giurisprudenza amministrativa, il bando di gara prevale sulle diverse e contrastanti disposizioni contenute nella lettera di invito.
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