Il ricorso aveva origine con l’impugnazione degli atti relativi all’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento della gestione integrata del patrimonio immobiliare e dei servizi per il funzionamento delle scuole d’infanzia. In particolare il ricorrente contestava come la stazione appaltante non avesse espresso alcun giudizio di affidabilità morale e professionale, relativamente ad una serie di condanne penali dichiarate dal legale rappresentante della società controinteressata, nonostante che tale giudizio fosse richiesto dal disciplinare di gara.
Il Consiglio di Stato, in conformità con la decisione del 1° grado, ha precisato come l’esigenza di un giudizio espresso di ammissione di un concorrente potrebbe al più essere imposto per quanto riguarda i precedenti penali che obiettivamente si presentino, prima facie, riconducibili ai “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità” e che incidono sulla morale professionale; al contrario un giudizio espresso non è richiesto per tutti gli altri casi in cui i precedenti penali dichiarati non manifestino alcuna incidenza sull’affidabilità professionale dell’impresa.
In particolare è stato chiarito come “A conferma della legittimità dell’azione amministrativa si osserva che, né la disciplina speciale di gara, né il Codice degli appalti, prescrivono che il giudizio favorevole all’ammissione di un concorrente debba essere necessariamente esplicitato e formalizzato. La giurisprudenza di questo Consiglio è infatti nel senso che la Stazione appaltante, che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale, non è tenuta ad esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale (C.d.S., III, 11 marzo 2011, n. 1583). La stazione appaltante deve invero motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (C.d.S. VI, 24 giugno 2010, n. 4019)”.
In conclusione secondo i giudici del Consiglio di Stato la stazione appaltante non è tenuta ad esplicitare le ragioni in base alle quali ammette un concorrente alla gara ritenendo che i precedenti penali dichiarati non siano incisivi sulla moralità professionale dell’impresa.
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