Edilizia e Ambiente > Ambiente ed energia
Effetti normativi conseguenti agli esiti del referendum del 12-13 giugno 2011
In seguito all'esito delle consultazioni referendarie numerose sono le norme abrogate in materia di:
a) Energia nucleare;
b) Servizi Pubblici di rilevanza economica;
c) Tariffa del servizio idrico integrato.
A) ENERGIA NUCLEARE
Il D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla Legge n. 75/2011, ha sancito l’abrogazione della normativa inerente il ritorno alla produzione di energia nucleare prevedendo, però, una moratoria al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui profili relativi alla sicurezza nucleare. Il quesito referendario, così come riformulato con D.P.R. del 9 giugno 2011, abroga il comma 1 e il comma 8 dell’articolo 5 che disponevano la moratoria sul nucleare e l’adozione della Strategia energetica nazionale.
Resta esclusa dalla portata del referendum la disciplina sullo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi. Proseguirà pertanto l’iter legislativo previsto dal D.Lgs. n. 31/2010 per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi.
B) SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
L’esito del voto referendario ha comportato l’abrogazione della disciplina inerente l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica introdotta recentemente dall’articolo 23-bis del D.L. n. 112/2008 così come convertito dalla legge 133/2008.
Si ricorda che tale normativa comprendeva, tra i settori oggetto di riforma, quello del servizio idrico, quello dei trasporti pubblici locali, quello dello smaltimento dei rifiuti urbani e tutti i servizi pubblici aventi rilevanza economica ad esclusione dei settori della distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, il cui mercato è già liberalizzato, del trasporto ferroviario regionale e quello della gestione delle farmacie comunali. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono esclusi anche i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma.
L’esito del referendum comporta quindi il ripristino dell’articolo 113 “gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale consente all’ente pubblico di optare liberamente tra le tre differenti modalità di affidamento di un servizio pubblico a rilevanza economica:
– a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
– a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
– a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
Si evidenzia che, in base ai dati pubblicati dalla Commissione nazionale per la vigilanza sui servizi idrici (oggi Agenzia Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche) nel Rapporto annuale sullo stato dei servizi idrici, delle 92 Autorità d’ambito previste sono 69 quelle che hanno effettuato gli affidamenti per un totale di 114 affidamenti societari di cui:
- 57 sono stati effettuati a favore di società pubbliche;
- 7 società private;
- 23 società mista con partner selezionato;
- 9 società mista con partner finanziario quotato in borsa;
- più 18 casi non specificati.
Le concessioni in essere termineranno pertanto alla scadenza prevista dal contratto di servizio non essendo più in vigore l’obbligo, per l’ente pubblico gestore, di indire apposita gara.
In particolar modo per il settore del trasporto pubblico locale su gomma, l’esito del referendum comporta il ripristino della disciplina settoriale dettata dal D.Lgs. n. 422/1997, centrata sulle gare ad evidenza pubblica, unitamente, però alle deroghe successivamente consentite dall'art. 61 della legge n. 99/2009. Tale legge, richiamando il Regolamento europeo 1370/2007, ha introdotto la possibilità di procedere all'affidamento dei servizi con modalità "in house" diretta per servizi di entità minore e per servizi ferroviari, prevedendo un periodo transitorio di 10 anni per rispettare la normativa (2009-2019).
