Tale sentenza aveva infatti definito la Tia come un tributo considerato che il pagamento non è direttamente correlato alla quantità dei rifiuti prodotti (almeno nella versione della Tia introdotta dal d.lgs. 22/07 cd. “decreto Ronchi”) e quindi non può considerarsi come corrispettivo del servizio reso. Pertanto se la tia assume la connotazione di un tributo di fatto, secondo i giudici della Consulta, non può essere gravata dall’Iva che rappresenterebbe una doppia imposizione.
Tale problema, va detto per inciso, dovrebbe comunque essere superato dalla tia (così come delineata nell’art 238 del d.lgs. 152/06 (cd. “codice dell’ambiente”) che definisce la tariffa come “il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” e che non viene ancora applicata dai Comuni in quanto in attesa del Regolamento attuativo.
La pronuncia costituzionale aveva dato il via a una serie di procedimenti contenziosi per il riconoscimento al rimborso dell’Iva pagata negli anni precedenti alla sentenza. Tale indirizzo, se generalizzato, avrebbe avuto pesanti conseguenze sul bilanci dello stato per l’ indennizzo dei rimborsi.
Per ovviare a tale situazione, nel decreto legge 78/10 convertito nella Legge 122/10 veniva introdotta una disposizione secondo cui la tia aveva una connotazione tariffaria e non tributaria con conseguente pagamento dell’Iva. In tale provvedimento veniva però fatto riferimento alla Tia(2) introdotta dal d.lgs. 152/06 (non ancora applicata) e non alla Tia(1) di cui al d.lgs. 22/97 e adottata in via sperimentale dai Comuni. Un successivo ordine del giorno accolto dal Governo precisava che il comma 33 dell’art. 14 avrebbe dovuto essere interpretato fino all’entrata in vigore della Tia(2), nel senso che anche la Tia(1) non ha natura tributaria ed e pertanto soggetta ad Iva.
A rafforzamento di tale interpretazione è quindi intervenuta la Circolare in esame motivando l’applicazione dell’Iva sulla tariffa con la “sostanziale identità” tra la tariffa introdotta dal “decreto Ronchi” – tia(1)- e la tariffa di cui al d.lgs.152/06 –tia(2)-.
Sempre secondo la circolare ministeriale, la sostanziale “identità” tra le due forme tariffarie si evince dall’art. 5 comma 2 quater del D.L. 208 del 2008, che consente ai Comuni di adottare la Tia (2) (facoltà che i Comuni hanno dal 30 giugno 2010 in quanto è venuto meno il blocco del regime di prelievo) “ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”, in particolare l’art. 238 del d.lgs.152/06 e il D.P.R. 158/99 (sul quale si basano i Regolamenti locali che disciplinano la precedente tia).
Pertanto, continua la circolare, “la circostanza che la tia(2) possa in definitiva essere regolata dalle disposizioni inerenti la tia(1) conduce a concludere che i prelievi presentano analoghe caratteristiche e che la volontà del legislatore è stata, con l’art. 14, comma 33, della richiamata legge 122, anche quella di dare una nuova veste alla tia(1). Se i due prelievi sono regolati ormai dalle stesse fonti normative, non appare razionale attribuire alla Tia(1) una natura giuridica diversa da quella della tia(2). Di conseguenza se la tia(2) ha natura di corrispettivo ed in quanto tale è assoggettabile ad IVA, non può affermarsi diversamente per la tia(1)”.
In conclusione, la circolare del Ministero delle Finanze fornisce le seguenti indicazioni operative:
- i regolamenti già approvati dai comuni che avevano introdotto in invia sperimentale la tia(1) conservano sostanzialmente la loro validità e possono essere adattati all’evoluzione interpretativa della normativa vigente;
- i comuni possono introdurre la tia(2) poiché entro il 30 giugno 2010 non è stato emanato il regolamento previsto dall’art. 238 comma 6 del d.lgs. 152/06;
- si applica anche alla tia(1) la normativa recata dalla Legge 122/10 che ha previsto, in ordine alla tia(2) che “le disposizioni di cui all’art. 238 del d.lgs. 152/06 si interpretano “nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.
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