Ancorché riferite solo all’autorizzazione integrata ambientale, il nuovo decreto correttivo introduce, all’art. 35, due norme di notevole significato riguardanti la messa a disposizione - a vantaggio dei procedimenti valutativi - dei dati e delle informazioni relativi al territorio ed all’ambiente. Si tratta dei commi 2-sexties e 2-septies, ai sensi dei quali:
- le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le università e gli istituti di ricerca, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autorità competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorità competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati, per il tramite dell'ISPRA, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati;
- l'autorità competente, anche avvalendosi dell’ISPRA, rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell’autorizzazione ambientale integrata, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 2-sexies.
Il riferimento al solo ambito dell’AIA costituisce, forse, un’opportunità mancata: se l’intento del legislatore delegato era quello di uniformare le tre procedure valutative, anche previsioni come quelle appena richiamate, per il loro carattere generale, ben avrebbero potuto riferirsi ai procedimenti di VAS e di VIA, nell’ambito dei quali i dati storici e conoscitivi del territorio e dell’ambiente giocano ruoli altrettanto determinanti. Pur tuttavia, la disponibilità di informazioni utili alle valutazioni di cui alla Parte II del Codice dell’ambiente, ottenute sia attraverso le comunicazioni dei soggetti richiamati al comma 2-sexties, sia in sede di procedimenti AIA, pare rappresentare un’ipotesi di lavoro ugualmente applicabile a piani, programmi o progetti che traggono dall’analisi del contesto ambientale gli elementi di conoscenza indispensabili per l’esame degli impatti che conseguono alla loro attuazione.
I sistemi informativi ambientali hanno, del resto, registrato un significativo impulso in quest’ultimo decennio, sia per le continue implementazioni tecnologiche, sia per la qualità e la quantità dei dati raccolti a livello statale, regionale e locale, ulteriormente arricchiti da quelli raccolti, elaborati e prodotti dal sistema agenziale regionale e dall’ISPRA. Se sistematizzati, omogeneizzati e opportunamente validati, sono in grado di offrire strumenti di conoscenza di ottimo livello, in grado di assicurare l’inquadramento generale delle peculiarità ambientali di un territorio.
Osservato dalla prospettiva dell’autorità competente (a qualunque livello si collochi: statale, regionale, provinciale o comunale), il processo di semplificazione delle procedure valutative trova nell’allestimento di un archivio informatizzato, di semplice accessibilità, la sua prima occasione di applicazione pratica: alimentato dagli apporti dei singoli procedimenti, razionalizza i costi sostenuti, evitando la ripetizione di dati già disponibili, a favore di altri, più puntuali, di maggior dettaglio e strettamente collegati all’indagine in corso. Non rileva, a ben vedere, dove tale archivio sia allocato: se presso la stessa autorità competente, l’ARPA di riferimento o qualsiasi altro soggetto incaricato della sua tenuta; essenziale pare piuttosto il fatto che il valutatore consideri i dati in esso contenuti aggiornati, adeguati e congrui, ossia li validi come rappresentativi della situazione ambientale da investigare. Potrà, dunque, essere utile approntare il catalogo dei dati utilizzabili con l’indicazione del relativo grado di adeguatezza, che orienti il fruitore nella scelta più appropriata.
Esaminato dall’ottica del proponente o gestore, l’analisi del contesto territoriale ed ambientale, destinato ad ospitare, ad esempio, nuove infrastrutture o nuove attività produttive, muove da un quadro conoscitivo sicuro dello stato di qualità delle matrici coinvolte; del pari, gli approfondimenti sui determinanti e sulle conseguenti fonti di pressione si alimentano di notizie riferite ad archi temporali significativi e capaci di disegnare i trend che caratterizzeranno le trasformazioni successive.
Da entrambi i punti di vista (autorità competente e proponente), la comune base di partenza su cui impostare la verifica degli impatti aiuta il dialogo e migliora l’attendibilità delle scelte compiute.
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