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Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta da enti bilaterali e organismi paritetici
Con la Circolare n. 20 del 29 luglio 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito all'attività di formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro collaborazione con essi, con riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Ricorda in proposito il Ministero che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per tale ragione il D.Lgs n. 81/2008 attribuisce agli organismi espressione del sistema contrattuale una serie di rilevanti compiti e funzioni, quali individuati principalmente all'articolo 51 del provvedimento, a condizione che tali enti abbiano determinate caratteristiche, espressamente individuate dalla legge.
I criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti che il D.Lgs n. 81/2008 riserva agli enti e organismi bilaterali vanno rinvenuti innanzitutto alla definizione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs n. 81/2008. Tali disposizioni espongono con chiarezza come gli organismi debbano essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento. Se ne evince che, ove si ponga in concreto (ad esempio, a seguito di una attività ispettiva) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come "paritetico" a svolgere le funzioni che il D.Lgs n. 81/2008 riserva a tali enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del requisito appena riportato. Tale verifica va effettuata secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia, se del caso chiedendo al Ministero del Lavoro, ove il possesso del requisito sia in dubbio, dati relativi alla rappresentatività delle associazioni sindacali o delle organizzazioni di datori di lavoro nel cui ambito vengano costituiti tali organismi.
Tale conclusione si impone, innanzitutto - in attesa dell'ormai imminente perfezionamento degli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs n. 81/2008 - ove si tratti di individuare i soggetti ai quali il datore di lavoro che intenda svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve chiedere collaborazione per la effettuazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (articolo 37, comma 12, D.Lgs n. 81/2008). Dunque, il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre che sussistano gli ulteriori elementi - che devono essere entrambi presenti - individuati ex lege (articolo 37, comma 12, del D.Lgs n. 81/2008), vale a dire che l'organismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia) e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico. Analoghe conclusioni si impongono, inoltre, ove si tratti di identificare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici legittimati a svolgere le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali richiamate all'articolo 10 del D.Lgs n. 81/2008.

