I punti salienti del decreto sono:
- La definizione di materia seconda. Ad esempio: rottami ferrosi o la carta usata fino ad oggi erano considerati rifiuti, ora potranno essere riutilizzati secondo le regole non più dei rifiuti ma, appunto, delle “materie seconde”.
- La definizione di sottoprodotto (i trucioli della lavorazione del mobile, gli sfridi della lavorazione del metallo, etc). Anche in questo caso il nuovo decreto stabilisce regole più semplici e più concrete per il riuso evitando tutta la trafila di adempimenti e costi legati al rifiuto.
- Il riutilizzo di terre e rocce da scavo. Sino ad ora tutte le imprese che realizzavano infrastrutture (strade, autostrade, immobili, metropolitane) erano costrette a smaltire il materiale scavato come rifiuto (con adempimenti e ancora oneri annessi, come portarlo in discarica) e acquisire nuovo materiale per le attività di costruzione delle opere. Oggi invece se il materiale di risulta non è contaminato verrà considerato un sottoprodotto e potrà essere riutilizzato in loco.
- La definizione di CDR. Viene reintrodotta la nozione corretta di Combustibile da Rifiuti. Ciò consentirà all’Italia, analogamente a quanto già fatto a Fusina e a quanto accade normalmente nei distretti industriali del nord Europa, di produrre energia dai rifiuti, considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta energetica.
- Tracciabilità dei rifiuti - SISTRI. Inquadra nell’ambito normativo europeo il recente provvedimento istitutivo del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti speciali, pericolosi e non, superando in termini di affidabilità e controlli gli stessi paletti fissati dall’UE. Il decreto definisce inoltre le sanzioni per l’inosservanza delle previsioni relative al Sistri che non potevano essere contenute nel decreto ministeriale istitutivo del sistema. In particolare, è previsto l’arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi per chi omette di iscriversi al Sistri. Pene drasticamente aumentate per l'omissione nel caso di rifiuti pericolosi: l'arresto passa da sei mesi a due anni, a cui si aggiungere l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Viene sanzionata molto severamente anche la mera omissione del pagamento del contributo annuale al Sistri: sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro duemilacinquecento, aumentata di un terzo in caso di rifiuti pericolosi. Nel testo si annunciano anche l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti alle violazioni commesse.
- Fissa target di recupero di alcuni materiali. Per vetro, carta, plastica e metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recupero, il 50%, nell’ambito di una pratica che deve diventare sempre più diffusa e stringente di raccolta differenziata, orientando stili di vita e meccanismi di produzione sempre più verso la cosiddetta “società del recupero”.
- Consente risparmi individuali e collettivi. Il decreto definendo un sistema basato sul recupero e riutilizzo dei prodotti permetterà di realizzare sostanziali economie in materia di: bolletta energetica nazionale; costi per le famiglie sia in termini energetici che di beni di consumo; costi per le imprese.
Diverse sono quindi le novità e molte conferme. Per esempio i rifiuti derivanti dalle attività di scavo sono inclusi dalla disciplina, con la grande esclusione delle terre che vengono reimpiegate nello stesso sito. Nuova anche la definizione di sottoprodotto (già prevista dall'ordinamento nazionale) che viene resa più aderente al disposto comunitario. Rispetto a quella attualmente vigente non viene più espressamente previsto che i sottoprodotti debbano essere «commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego». Viene introdotto anche il sistema dell'«end of waste» comunitario (cioè quando un rifiuto cessa di essere tale), sistema che verrà però definito nello specifico a livello comunitario. Nel frattempo, resteranno salve le disposizioni nazionali riguardanti le «materie prime secondarie» (prima fra tutte il decreto ministeriale 5/2/1998). Ma la nuova direttiva (e conseguentemente il recepimento) rafforza anche la politica industriale in materia di rifiuti. Infatti, secondo il testo approvato, «al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio», le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata. Le autorità competenti, entro il 2015, dovranno aver realizzato la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, nonché adottano le misure necessarie affinché entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici sia aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso. Obiettivi nuovi anche per i rifiuti da costruzione e da demolizione. Il loro riutilizzo, il riciclaggio e gli altri tipi di recupero di materiale, dovrà essere aumentato almeno al 70% in termini di peso. In particolare, vengono fissate norme per ridurre la produzione di rifiuti e imposto il ricorso alla raccolta differenziata entro il 2015, al fine di aumentare di almeno il 50% il loro riutilizzo e il riciclaggio nel 2020. Viene ribadito che la politica in materia di rifiuti dovrebbe mirare anche a ridurre l’uso di risorse e, ricordando che la prevenzione dei rifiuti dovrebbe essere una priorità, rileva che «il riutilizzo e il riciclaggio dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti», in quanto essi rappresentano la migliore opzione ecologica. È quindi stabilita una «gerarchia dei rifiuti», con un «ordine di priorità» che parte dalla «prevenzione», cioè misure che riducono la quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita. Segue la «preparazione per il riutilizzo», ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Nell’ordine di priorità vengono poi il «riciclaggio», il «recupero» (ad esempio di energia, quando cioè i rifiuti svolgono un ruolo utile sostituendo altri materiali) e lo «smaltimento». La direttiva sottolinea che, nell’applicare questa gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare le opzioni «che danno il miglior risultato ambientale complessivo». Le novità della direttiva, recepite nell’ordinamento italiano sono molte e tutte adottate nell’ottica di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti. In primis, per rispondere alla necessità di distinguere cosa è rifiuto e cosa non lo è, il Legislatore europeo ha introdotto:
• il concetto di materia prima seconda (già conosciuto nel nostro ordinamento giuridico), ricavabile dal combinato disposto delle definizioni di “recupero” [art. 3 - punto15)], di “riciclaggio” [art. 3 – punto 17)] e dall’articolo 6 (Cessazione della qualifica di rifiuto);
• le definizioni di sottoprodotto (già conosciuta nel nostro ordinamento giuridico), di recupero, di riciclaggio e di raccolta differenziata.
Sempre nella stessa ottica, il Legislatore europeo cerca di rispondere alla necessità di stabilire una chiara e netta distinzione fra le operazioni di recupero e di smaltimento.
Inoltre, il Legislatore europeo ha puntato il dito sulla prevenzione quantitativa e qualitativa affermando la responsabilità del produttore – differenziandolo da commerciante e intermediario (definizioni anche queste inserite dalla nuova direttiva) - e riconfermando la gerarchia dei rifiuti se pur innovandola. Va rilevato che molti dei principi e delle disposizioni contenute nella nuova direttiva già compaiono nel nuovo codice ambientale, la cui elaborazione è stata parallela ai lavori comunitari, rendendo possibile l’introduzione di norme che si ritrovano oggi nel testo adottato (in particolare le disposizioni relative alla definizione di rifiuto, di sottoprodotti e di materie prime secondarie).
Prima della direttiva quadro, le MPS non erano definite compiutamente ma soltanto citate. Infatti la precedente direttiva 2006/12/CE, all’articolo3, comma 1, lettera b), stabiliva che: gli Stati membri avrebbero adottato le misure appropriate per promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie.
Per quanto riguarda i vari sottoprodotti, saranno individuati dagli Stati membri. Per particolari categorie (non enunciate), la Commissione si è riservata la facoltà di decidere. Infatti, mediante la “procedura di Comitato”, la Commissione Ue potrà adottare misure per stabilire i criteri con cui sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Comunque sia, le condizioni necessarie affinché una sostanza possa essere considerata sottoprodotto ma anche materia prima seconda dovranno essere dimostrate dal produttore per superare la presunzione giuridica di rifiuto. Le materie prime seconde, a differenza dei sottoprodotti, derivano da un processo di “recupero” (rientrante nella definizione di “riciclaggio”), e dovranno avere determinate caratteristiche e rispondere a certi criteri generali dettati dall’articolo 6; ma le misure che riguardano l’adozione di tali criteri e specificano i rifiuti saranno adottate dalla Commissione Ue. I primi criteri riguarderanno i rifiuti da demolizione, la carta, il vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili. Altra definizione esordiente è quella di “riciclaggio” (non presente nella direttiva 2006/12/CE). Nel tenore della nuova direttiva il “riciclaggio” consiste nel recupero dei rifiuti sotto forma di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originale o per altri fini (ad esclusione del recupero di energia). Il “riciclaggio” è già presente nel Dlgs 152/2006 quale “ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini”. Ampliata dalla direttiva anche la nozione di “recupero”, allargata a “qualsiasi” operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali, contro la più stretta definizione datane dalla direttiva 2006/12/CE (e, pedissequamente, dal Dlgs 152/2006), che la limita ad un numero chiuso di operazioni predefinite.
©RIPRODUZIONE RISERVATA