La circolare individua le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui al D.M. 16 febbraio 1982 per le quali è consentito il procedimento automatizzato e quelle che invece ne sono escluse.
Poiché la tempestività e la mancanza di controllo immediato caratterizzano la fase iniziale della procedura automatizzata, viene esclusa l’applicazione del nuovo iter alle attività a maggior rischio. Infatti nella circolare ministeriale si specifica che la disciplina della SCIA non è applicabile agli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza (come le Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e le Commissioni tecniche per le sostanze esplosive), agli atti imposti dalla normativa comunitaria e ai procedimenti in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al d.lgs. 334/99 e s.m.i. (cd. “decreto Seveso”).
Inoltre, essendo la SCIA preposta all’accertamento di requisiti già stabiliti dalla legge, la stessa non potrà applicarsi ai casi che necessitano di un parere discrezionale da parte dell’organo di controllo. Ne consegue che restano escluse:
- le attività soggette a controllo per la prevenzione incendi che non dispongono della specifica Regola tecnica;
- le attività che pur avendo specifiche Regole tecniche, presentano una particolare complessità dal punto di vista tecnico gestionale;
- le procedure di deroga;
- le procedure che fanno riferimento all’applicazione dei criteri di ingegneria della sicurezza (D.M. 9.05.07).
Ricadono pertanto nel procedimento automatizzato, applicandosi la SCIA, solo le attività contenute nell’Allegato alla circolare ministeriale (15 delle 97 attività soggette a controllo di prevenzione incendi) e con alcune limitazioni dimensionali, numeriche e di potenza come ad esempio:
- depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale con capacità complessiva da 0,2 mc. sino a 9 mc.
- alberghi, pensioni, dormitori e simili con oltre 25 posti letto e sino a 50;
- locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400mq., comprensiva di servizi e depositi con superficie lorda fino a 600mq.;
- autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche ricovero natanti, con capienza sino a 50;
- edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri e sino a 32 metri;
- vani ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa maggiore di 20 metri e fino a 32 metri.
Per le attività richiamate dall’Allegato i documenti tecnici posti a corredo delle attestazioni e delle asseverazioni - necessari per consentire le verifiche di competenza dei Vigili del Fuoco - dovranno essere conformi agli Allegati I e II del D.M. 4 maggio 1998 e s.m.i. (“Modulistica di prevenzione incendi”).
Il Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, effettuerà i controlli attraverso visite tecniche per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa antincendio.
Sempre entro i 60 giorni, in caso di carenza dei requisiti previsti dalla normativa, il Comando adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti, ad eccezione del caso, ove sia possibile, in cui l’interessato provveda conformare alla normativa antincendio l’attività, entro un termine di 45 giorni.
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