- pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione;
- pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.
Le disposizioni non si applicano a specifiche tipologie di pneumatici espressamente elencate:
- pneumatici per bicicletta;
- camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
- pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
Obiettivo prioritario nell’intento del legislatore è quello di intercettare, a partire dal 2013, il 100% degli pneumatici che ogni anno arrivano a fine vita in Italia, eliminando flussi illegali e non controllati di questo materiale.
Responsabili del sistema sono i produttori e gli importatori di pneumatici. Il principio della "producer responsibility" introdotto dall’articolo 228 del D.lgs 152/2006, infatti, prevede che ciascuna azienda interessata dalla normativa sia responsabile e garantisca la gestione di PFU per una quota corrispondente a quanto immesso sul mercato nell'anno solare precedente. Tale responsabilità può essere assolta direttamente dall’azienda o attraverso strutture societarie autonome di natura consortile.
Entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato A al decreto, la quantità e le tipologie dei pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente.
Entro la stessa data il produttore o importatore dovrà, inoltre, dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato B al decreto, le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente e di inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo della gestione.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vengono avviate tutte le procedure e gli adempimenti organizzativi, mentre tra novanta giorni si entrerà nella fase gestionale vera e propria e sarà avviato il ritiro gratuito dei PFU presso oltre 30.000 tra gommisti, autofficine, sedi di flotte di veicoli su tutto il territorio nazionale ed il successivo invio agli impianti di trattamento e/o di valorizzazione. Il sistema dovrà essere sostenuto da un contributo ambientale che sarà richiesto al momento dell'acquisto del pneumatico nuovo. Per garantire ai cittadini la massima trasparenza, il contributo sarà riportato in fattura o sullo scontrino fiscale in apposita riga separata. Le tariffe saranno rese pubbliche a breve.
Il contributo servirà come riferimento anche per stabilire l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a tutela del regolamento.
È previsto, infatti, che:
ai produttori ed agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantità minime individuate, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi di pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento;
- ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate;
- ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, adempiono tardivamente ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti rispetto ai termini ivi indicati, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate;
- ai produttori e agli importatori di pneumatici che non provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il trasferimento del contributo di ad una struttura associata, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi di pneumatici non gestiti.
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